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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 35297/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per revocazione avverso l'ordinanza della Corte di cassazione n. 6626/2021 per errore di fatto consistente nell'omesso esame del secondo e del terzo motivo del ricorso per cassazione. I motivi non esaminati riguardavano: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 del decreto-legge n. 41/1995 (limiti alla rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati ai fini IVA quando il prezzo indicato nell'atto è non inferiore al valore catastale determinato ex art. 52 TUR); 2) l'omesso esame della non pertinenza della dichiarazione resa da Comitini Francesca, relativa a un atto di acquisto del 13 aprile 2006, rispetto all'anno di imposta 2003.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione nella parte in cui l'ordinanza n. 6626/2021 non ha esaminato il secondo e il terzo motivo, ritenendo che sussistesse un errore di fatto (omissione di lettura/esame dei motivi). Giudicando in rescissorio, ha poi accolto il secondo motivo di cassazione (violazione dell'art. 15 DL 41/1995), con assorbimento del terzo motivo. La sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 135/21/2013 è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Sicilia in diversa composizione anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 15, decreto-legge n. 41/1995 (conv. L. 85/1995)

    "Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto non si procede a rettifica del corrispettivo delle cessioni di fabbricati classificati o classificabili nei gruppi A, B e C, salvo che da atto o documento il corrispettivo risulti di maggiore ammontare, se lo stesso è indicato nell'atto in misura non inferiore al valore determinato ai sensi del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4"

    La norma limita il potere di rettifica dell'Amministrazione finanziaria: se il prezzo indicato nell'atto è uguale o superiore al parametro catastale (art. 52 TUR), la rettifica ai fini IVA è possibile solo se risulta da atto o documento scritto un corrispettivo maggiore; non è ammessa la rettifica fondata su prove presuntive.

  • D.P.R. n. 131/1986, art. 52, comma 4

    Fornisce il criterio parametrico (valore catastale/rendita) utilizzato per valutare la congruità del corrispettivo; se il corrispettivo nell'atto è non inferiore a tale valore, l'accertamento del maggior prezzo richiede documentazione scritta comprovante un prezzo superiore.

  • D.L. n. 223/2006, art. 35 (abrogazione art. 15 ratione temporis)

    La successiva disciplina ha ampliato i poteri di accertamento, ma non ha effetto retroattivo: per atti formati anteriormente al 4/7/2006 trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 15 del D.L. 41/1995 e dall'art. 52 TUR.

  • art. 112 cod. proc. civ.

    Norma processuale richiamata in ordine alla violazione dedotta nel ricorso per cassazione; nel caso in esame la prima ordinanza ha valutato come infondato il motivo principale richiamando art. 112.

  • art. 360, comma 1, n. 4 e n. 5, cod. proc. civ.

    Consente, tra l'altro, la censura per violazione di legge (n.3) e l'omesso esame di un fatto decisivo (n.5) in sede di ricorso per cassazione; i motivi secondario e terzo richiamavano rispettivamente la violazione dell'art. 15 e l'omesso esame della pertinenza della dichiarazione testimonial.

  • art. 391-bis e art. 395 cod. proc. civ.

    Regolano la revocazione per errore di fatto. La Corte ricorda i criteri per l'ammissibilità della revocazione: l'errore deve essere di percezione evidente dai documenti di causa, decisivo per la decisione e non riconducibile a un mero diverso apprezzamento giuridico.

Massime di principio

  • La revocazione di una pronuncia della Corte di cassazione è ammissibile solo per errore di fatto immediatamente rilevabile dagli atti (omissione evidente dell'esame di motivi presenti) e non per contestazioni inerenti valutazioni giuridiche o interpretative.
  • In materia di IVA su cessioni immobiliari (atti anteriori al 4/7/2006) l'art. 15 D.L. 41/1995 limita il potere di rettifica: se il prezzo indicato nell'atto è non inferiore al valore determinato ex art. 52 TUR, l'Amministrazione può rettificare solo se esiste un atto o documento scritto che dimostri un corrispettivo maggiore; non sono ammissibili rettifiche basate su mere presunzioni estimative.
  • La modifica normativa successiva (es. D.L. 223/2006) non si applica retroattivamente per atti formati anteriormente alla sua entrata in vigore: i limiti all'accertamento vigenti al tempo dell'atto restano applicabili.
  • Nel giudizio di legittimità, la semplice argomentazione del giudice che respinge un motivo non equivale a averlo mancato di esaminare: la revocazione richiede prova dell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo (omissione effettiva), non solo una motivazione ritenuta insufficiente.
  • In casi simili, chi impugna deve documentare chiaramente, mediante raffronto tra pronuncia e atti, che il motivo era presente e non è stato esaminato; l'esito utile può essere la rinnovazione del giudizio nel merito presso la Corte territoriale in diversa composizione.

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