Cassazione Penale, Ordinanza n. 32424/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (non determinabile)
La controversia
La sentenza riguarda i ricorsi proposti nell’interesse di due imputati avverso una sentenza della Corte di appello di Milano. Al primo imputato era stata attribuita responsabilità per concorso nel delitto di rapina. Il suo primo motivo denunciava un vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, ma riproponeva le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata. Il secondo motivo contestava la valutazione di credibilità delle persone offese e la motivazione sulle relative dichiarazioni. La Corte di cassazione ha rilevato che la Corte di appello aveva esaminato le discrasie segnalate dalla difesa, qualificandole come marginali e non idonee a incidere sul nucleo essenziale del racconto, con motivazione logica e non contraddittoria. Il secondo imputato aveva proposto un unico motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente sulle aggravanti. Anche tale censura riproponeva questioni già esaminate e respinte dalla Corte di appello, senza confrontarsi con le ragioni ostative indicate nella sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto tutti i motivi privi della necessaria specificità e, quindi, inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per il primo imputato ha rilevato, quanto al motivo sulla responsabilità per concorso nella rapina, la reiterazione delle doglianze già dedotte in appello e l’assenza di una critica specifica alla motivazione impugnata; quanto alla credibilità delle persone offese, ha escluso vizi manifesti nella motivazione della Corte territoriale e ha richiamato il principio secondo cui la valutazione dell’attendibilità della persona offesa, se logicamente motivata, non è rivalutabile in cassazione. Per il secondo imputato ha rilevato la natura meramente reiterativa della censura relativa alle attenuanti generiche e al giudizio di prevalenza sulle aggravanti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo di impugnazione, dovuta all’assenza di correlazione tra la motivazione della decisione impugnata e le censure formulate, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di specificità quando si limita a riproporre le doglianze già dedotte nei precedenti gradi senza confrontarsi con le ragioni argomentative della decisione impugnata e senza individuare specifici vizi della motivazione.
- La valutazione dell’attendibilità della persona offesa costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione logica, congrua e non contraddittoria.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono fondare da sole l’affermazione di responsabilità, purché il giudice abbia verificato rigorosamente la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca; i riscontri esterni non sono necessari, assumendo carattere meramente opportuno.
- Le circostanze attenuanti generiche e il loro rapporto con le aggravanti non possono essere nuovamente censurati in cassazione mediante la mera riproposizione di questioni già esaminate e motivatamente disattese dal giudice di appello.
Come è indicizzato
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