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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27471/2026 del 21/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato l’impugnazione contro l’ordinanza del G.I.P. di Palmi che aveva applicato a un indagato la misura degli arresti domiciliari per furto aggravato. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, articolava quattro censure: 1) vizio sulla gravità indiziaria, contestando che l’indagato fosse l’uomo ripreso a bordo di una Fiat Panda utilizzata come veicolo-staffetta, perché l’identificazione sarebbe fondata su elementi equivoci (fotogrammi di qualità non ottimale, compatibilità fisica, movimenti dell’auto e celle telefoniche, breve telefonata non temporalmente coincidente, assenza di riprese dirette del tragitto verso il luogo del furto, diversa lettura di un’intercettazione ambientale); 2) vizio sulla sussistenza di concrete e attuali esigenze cautelari, sostenendo che i precedenti valorizzati fossero remoti o non specifici, che il tempo trascorso dal fatto fosse rilevante, che preordinazione e organizzazione non potessero essere desunte da elementi già contestati sulla gravità indiziaria, e che mancasse una motivazione specifica sulla scelta della misura; 3) vizio per mancata esplicazione delle ragioni dell’inadeguatezza di misure non custodiali; 4) violazione di legge per omessa considerazione del motivo con cui si deduceva l’assenza di autonoma e critica valutazione del G.I.P. sulla richiesta cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha osservato che il ricorso non si confrontava con il compendio indiziario valorizzato dal Tribunale, composto da molteplici dati convergenti: intestazione della Fiat Panda alla sorella dell’indagato, compatibilità parziale della targa con quel veicolo, coincidenza dei percorsi della Panda e del furgone rubato, presenza di numerose telecamere lungo l’itinerario, corrispondenza di alcuni particolari dell’auto e compatibilità dei dati delle celle telefoniche con i passaggi del veicolo. La Corte ha inoltre ritenuto logica e non censurabile la lettura dell’intercettazione ambientale, nella quale l’indagato avrebbe dato istruzioni al coindagato per evitare di rispondere in modo utile agli inquirenti. Quanto alle esigenze cautelari, ha giudicato corretta la valorizzazione dei precedenti specifici per reati della stessa indole, delle modalità del fatto, della preordinazione, della distribuzione di ruoli e della condotta post delictum volta ad alterare il quadro probatorio. Ha infine escluso sia la carenza di motivazione sull’inadeguatezza delle misure non custodiali sia la nullità dell’ordinanza genetica per motivazione apparente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato come base formale per l’illustrazione dei motivi del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto

  • art. 192 c.p.p.

    non citato espressamente nel testo fornito; non incluso

Massime di principio

  • In tema di misure cautelari personali, la gravità indiziaria può essere desunta dal convergere di plurimi elementi fattuali tra loro compatibili e reciprocamente corroboranti; la censura di legittimità non può limitarsi a isolare singoli dati, ma deve misurarsi con la valutazione complessiva compiuta dal giudice di merito.
  • La valutazione delle celle telefoniche, dei tracciati video e di altri dati investigativi è logicamente sindacabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria; non è consentito sostituire alla lettura del giudice una diversa ricostruzione alternativa dei fatti.
  • Le intercettazioni ambientali possono contribuire alla prova indiziaria anche quando il loro significato sia valutato nel contesto complessivo delle indagini; in sede di legittimità non è ammesso richiedere una rivalutazione del merito della lettura probatoria se la motivazione è coerente.
  • Ai fini delle esigenze cautelari, è legittimo valorizzare precedenti specifici per reati della stessa indole, le modalità esecutive del fatto, la preordinazione dell’azione e la condotta successiva volta ad alterare il quadro probatorio, purché il giudice spieghi il nesso tra tali elementi e il pericolo cautelare attuale e concreto.
  • La scelta della misura coercitiva può dirsi adeguatamente motivata quando il giudice spieghi, sulla base delle caratteristiche del fatto e della personalità dell’indagato, perché le misure non custodiali siano inidonee a contenere il rischio cautelare; non occorre un’esposizione astratta o meramente formulaica.
  • Non sussiste nullità per motivazione apparente dell’ordinanza genetica se il provvedimento dia conto, anche sinteticamente ma in modo effettivo, degli atti di indagine valorizzati e del confronto critico con la richiesta cautelare del pubblico ministero.

Come è indicizzato

MaterieCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieArresti domiciliari
IstitutiOnere della provaNullità processuale

Testo integrale

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