Cassazione Penale, Ordinanza n. 24706/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La vicenda originaria riguardava due imputati definitivamente condannati in appello per frode assicurativa, con statuizioni civili in favore della parte civile. Successivamente, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di appello perché i reati erano estinti per prescrizione, senza pronunciare sulle statuizioni civili. L'Ufficio esecuzioni della Corte d'appello di Torino ha quindi chiesto alla Corte di cassazione di provvedere nuovamente sulle statuizioni civili. La Corte, però, ha escluso di poter trattare la richiesta come ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. in mancanza della relativa istanza del procuratore generale o del condannato, e ha escluso anche la possibilità di intervenire d'ufficio per errore di fatto, essendo decorso il termine di trenta giorni. Ha inoltre ritenuto non praticabile la correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p., poiché tale rimedio non può essere usato per integrare o modificare le statuizioni ex art. 578 c.p.p. in materia civile. Ha quindi dichiarato di non dover provvedere sulla richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta trasmessa dalla Corte d'appello di Torino, ritenendo che non vi fosse un valido presupposto processuale per riaprire o integrare la decisione già resa. La richiesta non poteva essere qualificata come ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p.; non era possibile un intervento d'ufficio per errore di fatto per tardività; e non era utilizzabile la correzione di errore materiale ex art. 130 c.p.p. per incidere sulle statuizioni civili ex art. 578 c.p.p. Restano impregiudicati i diritti degli interessati nel procedimento esecutivo e, per le parti civili, l'eventuale tutela davanti al giudice civile.
Norme richiamate
comma 3 primo periodo; comma 2; terzo comma
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto richiede una specifica richiesta proponibile solo dal procuratore generale o dal condannato; la Corte non può verificarlo d'ufficio oltre il termine di trenta giorni dalla deliberazione.
La correzione degli errori materiali è rimedio limitato e non può essere utilizzata per integrare o modificare le statuizioni civili ex art. 578 c.p.p.
Le statuizioni civili non possono essere inserite o corrette attraverso il procedimento di correzione di errore materiale, perché ciò comporterebbe una modifica non consentita della decisione.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale ex art. 130 c.p.p. non è utilizzabile per colmare omissioni o integrare statuizioni che incidano sul merito delle statuizioni civili, quando tale intervento comporti una modifica sostanziale della decisione.
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è attivabile solo nei casi e dai soggetti espressamente previsti dalla legge; in mancanza della richiesta del soggetto legittimato la Corte non può trasformare d'ufficio l'atto in ricorso straordinario.
- La verifica d'ufficio dell'errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. incontra il limite del termine decadenziale di trenta giorni dalla deliberazione.
- Le parti civili e gli altri titolari di situazioni giuridiche soggettive pregiudicate da una statuizione irrevocabile conservano, in linea generale, la possibilità di agire nei rimedi e nelle sedi che l'ordinamento consente, senza che ciò giustifichi un'integrazione atipica della decisione di legittimità.
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