Cassazione Penale, Sentenza n. 34193/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva dichiarato la nullità della notifica dell'ordine di esecuzione emesso il 30/03/2021 e aveva disposto la scarcerazione dell'esecutato per incompletezza delle ricerche svolte prima dell'emissione del decreto di irreperibilità. Il Tribunale aveva ritenuto che prima di dichiarare l'irreperibilità si dovesse verificare anche l'indirizzo di residenza in Romania risultante, a suo avviso, da elementi dell'atto di identificazione (carta d'identità). Il procuratore ricorrente ha censurato la decisione sostenendo la corretta applicazione dell'art. 159 c.p.p.: le ricerche erano state effettuate nei luoghi noti e le ricerche all'estero non erano dovute in mancanza di una località straniera certa risultante dagli atti; il decreto di irreperibilità e la successiva notifica sono dunque rituali.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato che le ricerche non erano state complete: dal verbale di identificazione del 01/09/2014 emergevano gli estremi della carta d'identità rumena (numero e data di rilascio), elemento che rendeva agevolmente conoscibile anche l'indirizzo di residenza in Romania mediante richiesta all'Autorità rumena o consultazione dei sistemi di cooperazione tra forze di polizia. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento delle ricerche; quando un elemento non è presente negli atti ma è facilmente reperibile con attività di limitata difficoltà, il pubblico ministero ha l'obbligo di attivarsi. Perciò il decreto di irreperibilità e la successiva notifica risultavano viziate da nullità per incompletezza delle ricerche.
Norme richiamate
L'art. 159 c.p.p. è stato interpretato nel senso che l'obbligo di ricerca del soggetto deve essere svolto utilizzando tutti gli elementi "conosciuti e conoscibili" risultanti dagli atti al momento delle verifiche; l'onere di ricerche all'estero sorge quando dagli atti risulta la località straniera o quando, grazie a dati presenti (es. estremi di carta d'identità straniera), l'indirizzo estero è facilmente ricavabile tramite cooperazione internazionale o consultazioni tali da comportare limitata difficoltà. La praticabilità degli accertamenti resta un limite, ma non esime dall'agire quando l'informazione è agevolmente reperibile.
Massime di principio
- La completezza delle ricerche ai fini del decreto di irreperibilità si valuta sui dati conosciuti o conoscibili al momento delle ricerche: informazioni acquisite successivamente non sanano eventuali carenze precedenti.
- Se negli atti figurano estremi di documenti d'identità stranieri (numero, data, autorità emittente), il pubblico ministero deve valutare l'azione di richiesta all'autorità estera o l'uso degli strumenti di cooperazione poliziesca per ottenere l'indirizzo, quando ciò sia effettuabile con limitata difficoltà.
- Non è sempre obbligatorio svolgere ricerche all'estero: l'onere sorge quando le ricerche svolte in Italia consentono di individuare la località estera o quando dalle informazioni presenti è agevole risalire a un recapito estero. In assenza di tali elementi e di possibilità praticabili, le ricerche estere non sono richieste.
- La documentazione di polizia giudiziaria deve essere completa e, se possibile, allegare copia dei documenti d'identità esibiti (o trascrivere esaurientemente i loro estremi) per evitare che omissioni nelle verbalizzazioni obblighino gli uffici a integrazioni successive.
- In caso di dubbio sulla praticabilità delle ricerche estere, è consigliabile motivare formalmente l'impossibilità e annotare le attività svolte e i canali esplorati (banche dati, richieste agli organi di cooperazione internazionale), per documentare l'oggettiva impossibilità di reperire il recapito.
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