Cassazione Penale, Ordinanza n. 40385/2025 del 16/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 cod. proc. pen. Non emerge dal testo il titolo di reato per cui era stata pronunciata la sentenza di appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato. Dal testo emerge che i motivi di impugnazione riguardavano esclusivamente il trattamento sanzionatorio: si deduceva la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività dell'entità della pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure manifestamente infondate, osservando che la decisione impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e che il giudizio di merito sul punto non era sindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Le doglianze che investono la mancata concessione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono censurabili in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione; quando la sentenza di merito è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, la valutazione resta insindacabile.
- La mera richiesta di una diversa ponderazione del trattamento sanzionatorio non è idonea a fondare un ricorso per cassazione se non si confronta con la motivazione della decisione impugnata e non evidenzia un vizio giuridicamente rilevante.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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