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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19595/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena resa dal GIP all'esito di accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p., deducendo il vizio di motivazione per l'asserita mancanza di una verifica dell'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che il ricorso non rientra nei casi tassativi di impugnabilità previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché non riguarda né l'espressione della volontà dell'imputato, né il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, né l'erronea qualificazione giuridica del fatto, né l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente quale parametro per lamentare l'omessa verifica di eventuali cause di proscioglimento; la Corte non entra nel merito della doglianza perché il ricorso è inammissibile.

  • art. 444 c.p.p.

    La sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Stabilisce i soli motivi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p.: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non va applicata solo se manca colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura relativa alla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione contro la sentenza ex art. 444 c.p.p. se non ricondotta a uno dei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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