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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28322/2025 del 01/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva l'applicazione della riduzione di un sesto della pena prevista dall'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 24, c. 1, lett. c), d.lgs. 10/10/2022, n. 150), sostenendo che la mancata estensione della riduzione all'imputato giudicato con rito ordinario che non abbia proposto appello determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'imputato che ha scelto il rito abbreviato e non ha impugnato la sentenza; proponeva quindi la questione di legittimità costituzionale della norma per violazione degli artt. 3 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendo la questione di legittimità costituzionale manifestamente infondata. Il Collegio ha condiviso la valutazione del Giudice dell'esecuzione secondo cui la norma è stata introdotta specificamente con riferimento al rito abbreviato (procedimento speciale a prova contratta) e che la disparità di trattamento è giustificata da ragioni di politica giudiziaria e dalla natura deflattiva del rito premiale; non sussiste dunque violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La norma attribuisce una riduzione di pena di un sesto ma è applicabile esclusivamente al rito abbreviato; la Corte ha ritenuto che tale limitazione sia giustificata dalla natura speciale e deflattiva del rito abbreviato (prova contratta) e quindi non incostituzionale.

  • art. 24, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Dispositivo normativo che ha introdotto la modifica (art. 442, comma 2-bis). La Corte ne considera legittima la finalità normativa collegata alla politica giudiziaria di deflazione del contenzioso.

  • art. 3 Cost.

    Il principio di uguaglianza è stato valutato dalla Corte: la diversa disciplina tra rito abbreviato e rito ordinario non costituisce violazione perché fondata su ragioni obiettive e proporzionate connesse alla natura dei riti.

  • art. 111 Cost.

    Il principio del giusto processo invocato dal ricorrente è stato ritenuto non violato dalla limitazione normativa, non essendo dimostrata una lesione delle garanzie processuali derivante dalla diversa disciplina della riduzione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Una norma che accorda benefici premiali esclusivamente a un rito speciale (es. rito abbreviato) può essere considerata costituzionalmente legittima se la differenziazione è ancorata alla diversa natura e finalità del rito (es. prova contratta, funzione deflativa).
  • Per far valere una violazione degli artt. 3 o 111 Cost. occorre dimostrare l'assenza di qualsiasi ragionevole collegamento tra la differenza di trattamento e gli obiettivi perseguiti dal legislatore; la mera disparità formale non è sufficiente.
  • Le scelte di politica legislativa che premiano comportamenti processuali diversi (es. optare per un rito premiale) sono difficilmente sindacabili dal giudice costituzionale se risultano fondate su ragioni di efficienza del processo.
  • Se il giudice dell'esecuzione o la Corte ritengono la questione di legittimità manifestamente infondata, il ricorso viene rigettato e può seguire condanna alle spese processuali; pertanto è necessario valutare preliminarmente la fondatezza costituzionale della doglianza.
  • In situazioni analoghe, chi intende ottenere trattamenti parificati a quelli previsti per un rito speciale deve rivolgersi al legislatore o fornire prove concrete che la differenza di trattamento sia irragionevole, arbitraria o estranea agli scopi del regime speciale.

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