Cassazione Penale, Sentenza n. 22014/2026 del 15/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione dell'ordinanza di convalida del DASPO con obbligo di presentazione; il ricorrente deduceva (i) omissione del deposito di memorie difensive nella fase amministrativa; (ii) mancata valutazione delle ragioni di necessità e urgenza; (iii) ultroneità del nuovo provvedimento rispetto a precedente DASPO analogo di 8 anni; (iv) impossibilità materiale di accesso agli impianti per sistemi di biglietteria; (v) effetto deterrente e illegittimità della prescrizione; (vi) assenza di pericolosità sociale e di impellenza, considerato il ritardo di 9 mesi; (vii) illegittimità per applicazione della recidiva amministrativa; (viii) eccessiva durata dell'obbligo di presentazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le memorie riferite alla fase amministrativa non rilevano in sede di convalida, e che il ricorrente non ha dimostrato l'effettivo deposito e tempestiva trasmissione delle memorie inviate via PEC. Le questioni sollevate risultano comunque o già affrontate e motivate nell'ordinanza impugnata o giuridicamente irrilevanti. In particolare: (i) l'omessa considerazione di una memoria non determina automaticamente nullità del provvedimento; (ii) le ragioni di necessità e urgenza non devono essere rivalutate in ogni convalida a meno che il DASPO non sia stato concretamente eseguito prima della convalida impedendo la partecipazione a una manifestazione; (iii) la possibilità di adottare un nuovo DASPO in presenza di precedente DASPO è prevista dall'art. 6 comma 5 L. 401/89; (iv) l'obiezione sulla biglietteria è irrilevante rispetto all'obbligo di presentazione; (v) la motivazione del Tribunale ha adeguatamente documentato la pericolosità sociale del ricorrente; (vi) la contestata recidiva amministrativa e la durata dell'obbligo sono state ritenute congrue alla luce del quadro fattuale. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e a versare €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 5
"nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni"
Consente l'adozione di un nuovo DASPO aggravato (con obbligo di presentazione) anche se è già stato emesso un precedente DASPO; la norma configura tale precedente come presupposto amministrativo e legittima la prescrizione aggiuntiva obbligatoria.
L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2
Richiama la disciplina del divieto di accesso (DASPO) e dell'eventuale prescrizione di cui al comma 2 (obbligo di presentazione); la convalida giudiziale vale sulle prescrizioni previste dalla norma.
L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 6, comma 2-bis
"la notifica di cui al comma 2 ... deve contenere l'avviso che /l'interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento"
Obbliga la notifica a informare il destinatario della possibilità di depositare memorie al giudice di convalida; tuttavia le memorie relative alla sola fase amministrativa non sono decisive in sede di convalida se non vengano effettivamente dimostrate come depositate e rilevanti.
Codice di procedura penale, art. 619, comma 1
Consente alla Corte di correggere la motivazione quando la decisione in diritto sia comunque corretta; usato per affermare che l'omessa considerazione di alcune argomentazioni non invalida la decisione se il diritto è stato applicato correttamente.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per la condanna alle spese.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata in tema di valutazione della colpevolezza nella determinazione dell'onere per Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione l'ha evocata per escludere che il ricorso sia stato presentato con colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di convalida giudiziale del DASPO rilevano prioritariamente le memorie depositate specificamente per il giudice di convalida ai sensi dell'art. 6 comma 2-bis; le memorie prodotte solo nella fase amministrativa hanno rilievo limitato se non è dimostrato il loro effettivo e tempestivo inoltro al giudice.
- La mancata considerazione di una memoria difensiva non determina automaticamente nullità: occorre verificare se le questioni siano state comunque affrontate o siano giuridicamente infondate; la Corte può correggere la motivazione se la decisione in diritto è corretta (art. 619 c.p.p.).
- Le ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'adozione immediata di un DASPO non devono essere ri-istruite in ogni convalida, salvo che il DASPO sia già stato concretamente eseguito prima della convalida in modo da aver impedito la partecipazione dell'interessato a una manifestazione.
- La presenza di un precedente DASPO non impedisce l'adozione di un ulteriore provvedimento aggravato: l'art. 6 comma 5 L. 401/89 prevede espressamente la possibilità e l'obbligo della prescrizione (obbligo di presentazione) in caso di precedente DASPO.
- Le eccezioni di carattere meramente amministrativo (es. difficoltà tecniche nell'acquisto del biglietto) sono generalmente irrilevanti rispetto alla valutazione giurisdizionale dell'obbligo di presentazione, che riguarda profili di pericolosità e prevenzione.
- Per contestare la durata o l'aggravamento di un DASPO è necessario fornire prova concreta e argomentazione sul punto personologico e fattuale che giustifichi la diversa valutazione; la semplice doglianza formale senza prova è insufficiente.
- In procedura di impugnazione è fondamentale documentare e provare il deposito/trasmissione di atti via PEC o canali alternativi quando il portale previsto non è utilizzabile, perché l'onere della prova della ricezione grava sul mittente.
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