Cassazione Penale, Sentenza n. 24883/2025 del 07/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, detenuto in detenzione domiciliare, aveva chiesto di potersi allontanare dal domicilio per cinque ore al giorno per svolgere un'attività lavorativa (tirocinio con contratto prorogato fino al 31/08/2025) per mantenere sé e la famiglia. Il magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta richiamando genericamente l'"epoca recente di commissione dei reati" e il regime giuridico cui il detenuto è sottoposto. Con ricorso per cassazione il detenuto deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 47-ter Ord. pen., rilevando che il provvedimento non ha considerato le condizioni economiche del richiedente, la relazione positiva dell'UEPE e la concreta epoca dei reati (14/03/2023), nonché l'effettività dell'attività lavorativa offerta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo il decreto del magistrato di sorveglianza viziato da motivazione meramente apparente. Ha stabilito che la motivazione fornita («epoca recente» e «regime giuridico») è troppo sintetica e non consente di comprendere l'iter logico del giudice né di valutare la rilevanza concreta di quei fattori rispetto al caso concreto. Inoltre il giudice non ha preso in considerazione le condizioni economiche del detenuto e la relazione dell'UEPE, elementi rilevanti per la valutazione della concedibilità dell'autorizzazione al lavoro. La Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato al magistrato di sorveglianza di Messina per un nuovo esame, con indicazione di considerare espressamente i profili economici, la relazione UEPE, l'epoca dei reati e la possibilità di adottare prescrizioni per mantenere l'efficacia contenitiva della misura alternativa.
Norme richiamate
art. 47-ter Ordinamento penitenziario
Richiamata quale norma di riferimento per le istanze di modifica delle modalità esecutive della pena (es. autorizzazione ad allontanarsi per lavoro); la Corte valuta la legittimità del diniego rispetto ai criteri e alle garanzie previsti dall'ordinamento.
art. 111, comma 7 Cost.
Stabilisce che il ricorso per cassazione è ammesso per violazione di legge; la Corte ricorda che, nei provvedimenti del magistrato di sorveglianza, la cassazione è ammessa limitatamente a dette violazioni (es. motivazione nulla o apparente).
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Prevede la nullità dei provvedimenti del giudice se non motivati; la Corte utilizza questo principio per qualificare come vizio rilevante la mancanza o l'apparenza della motivazione.
art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Consente di dedurre in cassazione la nullità per mancanza di motivazione come motivo di impugnazione per violazione di legge; la Corte lo richiama per l'ammissibilità del ricorso nella parte relativa alla motivazione apparente.
Richiamato in relazione ai criteri che giustificano l'autorizzazione ad allontanarsi per lavoro (impossibilità di provvedere alle esigenze di vita o assoluta indigenza) e alla possibilità di imporre prescrizioni per preservare l'efficacia contenitiva della misura alternativa.
Massime di principio
- I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge, ma solo per motivi attinenti alla nullità o alla apparente insufficienza della motivazione.
- La motivazione deve essere specifica e comprensibile: formule generiche (es. "epoca recente dei reati") non sono sufficienti; il giudice deve indicare i fatti, il nesso logico e la concreta rilevanza degli elementi richiamati.
- Nelle richieste di autorizzazione ad allontanarsi per lavoro, il magistrato deve valutare espressamente le condizioni economiche del detenuto, l'eventuale assoluta indigenza o l'impossibilità di provvedere diversamente alle esigenze di vita, nonché gli eventuali rilievi positivi dell'UEPE sul percorso rieducativo.
- L'epoca di commissione dei reati è elemento rilevante ma non decisivo: la sua mera indicazione come "recente" richiede spiegazione su come influisce sulla sicurezza o sulla ragione per negare l'autorizzazione.
- La concessione dell'autorizzazione al lavoro anche in regime di detenzione domiciliare è possibile, purché siano adottate prescrizioni e limiti atti a preservare la finalità contenitiva della misura alternativa.
- Se la motivazione è ritenuta apparente, la Cassazione annulla e rinvia per nuovo esame, impartendo al giudice di merito i principi e gli elementi che devono essere valutati nel nuovo provvedimento.
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