Ordinanza n. 354/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, 1) dell’Avviso di pubblicazione delle graduatorie regionali inerenti la Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare, pubblicato il 27.11.2025, nelle parti di interesse, dell’Elenco vincitori della Regione Lombardia nonché della graduatoria degli idonei non vincitori (sebbene non pubblica) relativa, nella parte di interesse; 2) dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario tecnico, per le attività relative ai servizi catastali e cartografici, estimativi e osservatorio del mercato immobiliare, per come pubblicati il 29/10/2025, nelle parti di interesse; 3) dell’esito della prova scritta recante il punteggio ingiustamente attribuito alla ricorrente, nelle parti di interesse, per come reso disponibile sulla propria area personale; 4) della prova scritta sottoposta all’odierna ricorrente, nella parte di interesse; 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) le indicazioni sulla prova scritta; b) i verbali e ogni altro dell’istruttoria sottesa alla formulazione del quiz in narrativa, sebbene non conosciuti; c) la busta contenente i quesiti somministrati il 09/10/2025, ove necessario; d) il bando di concorso, ove opportuno e nelle parti di interesse; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame del punteggio della prova scritta per quanto esposto in narrativa, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, a riesaminare la posizione di parte ricorrente in relazione alla prova scritta, con l’adozione di ogni provvedimento consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione pubblica per 250 funzionari tecnici e graduatoria conclusiva, con contestazione del punteggio attribuito alla prova scritta
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato gli atti relativi alla selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 funzionari tecnici, contestando il punteggio attribuito alla prova scritta, gli esiti anonimi rettificati, la graduatoria regionale dei vincitori e quella degli idonei non vincitori, nonché gli atti presupposti concernenti i quesiti, le indicazioni per lo svolgimento della prova, i verbali e il bando. Ha chiesto l’annullamento degli atti, previa sospensione cautelare, l’accertamento del diritto al riesame del punteggio e la condanna delle amministrazioni al riesame della propria posizione. Alla camera di consiglio la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare, insistendo per la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Il TAR ha rilevato che il ricorso era stato notificato ad almeno un controinteressato, ma che l’eventuale accoglimento avrebbe potuto pregiudicare tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria, vincitori e idonei, rendendo necessaria l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La decisione
Il TAR ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminarne il fumus boni iuris o il periculum in mora. Ritenendo necessaria, ai fini della decisione, la partecipazione al giudizio di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria concorsuale, ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei potenzialmente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso. Considerato l’elevato numero dei controinteressati e le difficoltà di reperimento dei relativi indirizzi, ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate e sul portale della Direzione regionale interessata, con i contenuti indicati in motivazione. Ha imposto all’Agenzia delle Entrate di predisporre un collegamento denominato “Atti di notifica”, rilasciare alla ricorrente un attestato dell’avvenuta notificazione e mantenere la documentazione pubblicata sino alla sentenza definitiva di primo grado. La notificazione deve essere eseguita entro venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza e la prova deve essere depositata entro i successivi dieci giorni, entrambi termini perentori, a pena di improcedibilità. Il TAR ha rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 27 maggio 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
La notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato è stata ritenuta sufficiente per l’avvio del giudizio, ferma la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri controinteressati.
In presenza di un numero elevato di controinteressati e di prevedibili difficoltà nel reperimento dei loro indirizzi, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
Quando la decisione non può essere pronunciata utilmente senza la partecipazione di soggetti potenzialmente pregiudicati, il giudice dispone l’integrazione del contraddittorio nei loro confronti.
La notificazione per pubblici proclami può essere utilizzata secondo le modalità stabilite dal giudice per assicurare la partecipazione dei controinteressati al processo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il mancato rispetto dei termini perentori fissati per la notificazione per pubblici proclami o per il deposito della relativa prova comporta l’improcedibilità del ricorso.
La domanda cautelare è stata trattata nella camera di consiglio, ma la rinuncia della ricorrente ha escluso una decisione giudiziale sulla sospensione degli atti impugnati.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo contro gli atti conclusivi di una procedura concorsuale, devono essere chiamati in giudizio tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria che potrebbero subire un pregiudizio dall’eventuale accoglimento del ricorso, poiché rivestono la qualità di controinteressati.
- Quando i controinteressati sono numerosi e il reperimento dei loro indirizzi presenta prevedibili difficoltà, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami, stabilendone contenuti, modalità e forme di pubblicità sul sito istituzionale dell’amministrazione.
- Il termine fissato dal giudice per eseguire la notificazione per pubblici proclami e quello successivo per depositare la prova dell’avvenuto adempimento sono perentori; il loro mancato rispetto determina l’improcedibilità del ricorso.
- La rinuncia alla domanda cautelare comporta la presa d’atto della rinuncia e impedisce al giudice di procedere alla valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, ferma la prosecuzione del giudizio per la decisione di merito.
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