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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25398/2026 del 07/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello di Milano aveva confermato la condanna dell'imputato per calunnia aggravata, perché con denuncia presentata il 10 giugno 2020 aveva falsamente incolpato due persone di un tentativo di rapina aggravata ai suoi danni. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha proposto tre censure: con la prima ha contestato la prova del dolo di calunnia, sostenendo che dai fatti emergesse un reale sospetto di aggressione/rapina da parte di ignoti, che la denuncia era stata inizialmente contro ignoti, che non conosceva gli aggressori al momento dei fatti e che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto attendibili le persone indicate come aggressori senza considerare elementi difensivi e una testimonianza favorevole; con la seconda ha dedotto l'erroneità del riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 368, comma 2, c.p., assumendo che, trattandosi di rapina tentata, la pena astrattamente applicabile sarebbe stata inferiore a dieci anni; con la terza ha censurato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, lamentando che non fosse stata adeguatamente valorizzata la ritrattazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo generico e sollecitante una mera rivalutazione del merito, poiché la Corte di appello aveva dato motivazione autonoma e analitica sulla ricostruzione dei fatti, escludendo che l'episodio fosse un tentativo di rapina e ritenendo invece che la colluttazione fosse nata da rapporti personali pregressi; ha giudicato manifestamente infondato il secondo motivo, chiarendo che per stabilire l'aggravante dell'art. 368, comma 2, c.p. occorre determinare la cornice edittale del delitto di rapina aggravata consumata e poi ridurla secondo le regole del tentativo, sicché il tentativo di rapina aggravata conserva una pena superiore a dieci anni; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, perché a fronte del diniego delle attenuanti generiche per assenza di elementi positivi specifici, il ricorrente non aveva dedotto alcunché di concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 368, comma 2, c.p.

    Integra l'aggravante della calunnia quando la falsa incolpazione riguarda un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni; per il tentativo di rapina aggravata va considerata la cornice edittale della fattispecie consumata, ridotta ex art. 56 c.p.

  • artt. 56-628, commi 1-3 n. 1, c.p.

    La Corte usa la cornice edittale del delitto di rapina aggravata tentata per verificare se la falsa incolpazione rientri nell'aggravante della calunnia.

  • art. 56 c.p.

    Per il delitto tentato occorre applicare la riduzione di pena alla cornice edittale del reato consumato e aggravato, non costruire un autonomo 'delitto tentato circostanziato'.

  • art. 628, comma 3, n. 1, c.p.

    La rapina aggravata è punita con la reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni; tale cornice è il punto di partenza per il calcolo della pena del tentativo.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato indirettamente come tema del diniego delle attenuanti generiche, confermato per carenza di elementi positivi specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre come censure di diritto una diversa lettura del compendio probatorio se il giudice di merito ha offerto una motivazione autonoma, completa e non manifestamente illogica; il ricorso è inammissibile quando mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
  • Ai fini dell'aggravante della calunnia ex art. 368, comma 2, c.p., la pena del reato falsamente attribuito va individuata considerando la fattispecie consumata aggravata e, solo dopo, applicando la disciplina del tentativo; non è corretto partire da una ipotetica figura di 'tentativo circostanziato' isolata dalla cornice edittale del reato base.
  • Il tentativo di rapina aggravata conserva, nel calcolo dell'art. 368, comma 2, c.p., una cornice edittale superiore a dieci anni di reclusione, perché la riduzione prevista dall'art. 56 c.p. si applica alla pena della rapina aggravata consumata.
  • La doglianza sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è inammissibile o infondata se non indica elementi specifici, positivi e concreti trascurati dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, nei limiti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCalunniaImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

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