Cassazione Penale, Ordinanza n. 16925/2026 del 11/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, ritenendo i motivi privi di specificità e incentrati su una richiesta di nuova lettura del fatto e delle prove. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti, condannati in appello per l’introduzione e la permanenza in un immobile senza titolo legittimo, hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi: violazione ed erronea applicazione dell’art. 633 c.p. e vizio di motivazione quanto all’elemento soggettivo; travisamento della prova e motivazione apparente sulla condotta e sul dolo; violazione di norme processuali ed erronea valutazione delle prove, con omessa considerazione di circostanze favorevoli; travisamento della prova sulle caratteristiche dell’immobile e sulla loro posizione; violazione dell’art. 521 c.p.p. per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; omessa motivazione sulla richiesta di assoluzione per buona fede ed errore scusabile; condanna in assenza di prova oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha rilevato che le censure erano reiterative, generiche e volte a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, senza confronto effettivo con la motivazione della Corte d’appello, la quale aveva valorizzato un quadro probatorio ritenuto univoco e aveva dato conto della consapevolezza della permanenza nell’immobile in assenza di titolo e in violazione del divieto di subaffitto.
Norme richiamate
La contestazione riguardava l’introduzione e la permanenza in immobile altrui senza titolo; la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione dei fatti nella fattispecie contestata, con prova dell’elemento soggettivo.
La doglianza sul difetto di correlazione tra imputazione e sentenza è stata ritenuta non specifica e non idonea a fondare l’annullamento.
Richiede specificità dei motivi di ricorso a pena di inammissibilità; la Corte ha applicato tale regola dichiarando inammissibili i ricorsi perché generici e non correlati alla motivazione impugnata.
art. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico
Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D’Ippedico, Rv. 271623-01
Richiamata per il principio secondo cui sono non consentite censure meramente reiterative o volte a rivalutare il merito.
art. 13809 del 17/03/2015, O.
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01
Richiamata per affermare l’inammissibilità di motivi ripetitivi e non specifici.
art. 7667 del 29/01/2015, Cammarota
Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv.262575-01
Richiamata a sostegno del carattere non consentito delle doglianze reiterative.
art. 20806 del 05/05/2011, Tosto
Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362-01
Richiamata per escludere ricorsi che mirano solo a una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 10255 del 29/11/2019, Fasciani
Sez. 2, n. 10255 del 29/11/2019, Fasciani, Rv. 278745-01
Richiamata per ribadire l’inammissibilità di motivi che sollecitano una rivalutazione del merito.
art. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic
Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157-02
Richiamata sul concetto di specificità del motivo di ricorso, da apprezzare anche in rapporto alla motivazione della sentenza impugnata.
art. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01
Richiamata per la necessità di un confronto puntuale con le ragioni della decisione impugnata.
art. 28011 del 15/02/2013, Sammarco
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01
Richiamata a supporto della regola di specificità e correlazione del motivo.
art. 11951 del 20/01/2014, Lavorato
Sez. 2, n. 11951 del 20/01/2014, Lavorato, Rv. 259435-01
Richiamata per la medesima regola sulla specificità delle censure.
art. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Botartour Sami, Rv. 277710-01
Richiamata per affermare che il ricorso deve confrontarsi con la motivazione impugnata e non limitarsi a deduzioni generiche.
Norma incriminatrice oggetto della contestazione, applicata in relazione all’occupazione arbitraria dell’immobile.
Norma processuale sulla specificità dei motivi, base della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a reiterare censure già proposte o a prospettare una diversa lettura del merito e delle prove.
- La specificità del motivo va valutata anche in relazione alla complessità della motivazione impugnata: è generico il ricorso che non si confronta puntualmente con le ragioni decisive della sentenza.
- Quando il giudice di merito ha dato conto in modo analitico e coerente del compendio probatorio e dell’elemento soggettivo, non è consentito in sede di legittimità sostituire una diversa ricostruzione dei fatti.
- Per integrare il delitto contestato è sufficiente la dimostrazione della consapevolezza di introdursi o permanere nell’immobile in assenza di un titolo legittimo, specie se emergono elementi univoci come la disciplina del contratto di locazione e il divieto di subaffitto.
- La deduzione del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza deve essere specifica e ancorata al concreto contenuto della decisione; altrimenti non è idonea a fondare l’annullamento.
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