Cassazione Penale, Sentenza n. 1872/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del provvedimento che dichiarava inammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna per tardività. Il ricorrente, tramite il difensore di fiducia avv. Biagio Di Meglio, sosteneva che l'opposizione fosse stata tempestivamente depositata il 23/04/2021 (come risulterebbe dal timbro e dalla nomina del difensore riportata a margine), mentre la cancelleria avrebbe apposto sul testo un successivo timbro datato 28/04/2021 inducendo il giudice a ritenere tardivo il deposito. Si invocava la violazione dell'art. 461 c.p.p. (termine per proporre opposizione).
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto provato che il decreto penale era stato notificato il 09/04/2021 e che l'opposizione è stata depositata effettivamente il 28/04/2021, oltre il termine di quindici giorni previsto dall'art. 461 c.p.p. La nomina del difensore di fiducia risulta timbrata in cancelleria il 23/04/2021, ma ciò non equivale al deposito dell'opposizione stessa; la copia della nomina poteva essere stata allegata all'atto depositato il 28/04/2021. La Corte ha inoltre ritenuto che l'attestazione di deposito apposta da pubblico ufficiale è atto pubblico fidefacente e che per contestarne la data sarebbe stata necessaria la querela di falso, non proposta. La marca da bollo con data 23/04/2021 è stata ritenuta irrilevante. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Stabilisce il termine per proporre opposizione al decreto penale di condanna (quindici giorni dalla notificazione). La Corte ha applicato tale termine per dichiarare tardivo il deposito effettuato il 28/04/2021 rispetto alla notificazione del 09/04/2021.
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come titolo di impugnazione per vizio di diritto (violazione di legge). Nella specie la doglianza era fondata su presunta errata valutazione della data di deposito.
Disposizione che consente la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile o infondato; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per definire i limiti della motivazione del ricorso (oggetto e limiti della censura) ammessa dalla Corte.
Massime di principio
- La data apposta dalla cancelleria sul timbro di deposito costituisce attestazione ufficiale e, in assenza di specifica azione di falso, prevale sul contenuto di documenti ausiliari (es. data riportata sulla marca da bollo).
- La semplice presenza di una marca da bollo acquistata in data anteriore non prova che l'atto sia stato effettivamente depositato in quella data; la data rilevante è quella dell'attestazione di deposito della cancelleria.
- La nomina del difensore, se intervenuta dopo la notificazione, non sospende né sposta il termine per proporre opposizione; occorre che l'opposizione stessa sia depositata entro il termine previsto.
- Se si contesta la data di deposito indicata in un atto pubblico della cancelleria, la via probatoria corretta è la querela di falso o altra azione idonea a rimettere in discussione la fede pubblica dell'attestazione, non la sola deduzione difensiva.
- Per evitare rischi procedurali è prudente depositare l'opposizione con congruo anticipo rispetto al termine e ottenere subito l'attestazione ufficiale di deposito; in caso di mutamento del difensore, depositare la nomina prima o contestualmente all'atto di opposizione.
- Se emergono discrepanze formali tra documenti (es. timbri diversi), attivare immediatamente richiesta di chiarimenti alla cancelleria e, se necessario, valutare misure processuali tempestive (istanze di rettifica, querela di falso) per non compromettere termini perentori.
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