Cassazione Penale, Ordinanza n. 32121/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello di Brescia che l'aveva ritenuta responsabile di una rapina aggravata. Nel ricorso deduceva: 1) vizio di motivazione, asseritamente mancante, contraddittoria e manifestamente illogica, in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 628, commi 2 e 3, c.p.; 2) violazione di legge quanto al riconoscimento dell'aggravante della commissione del fatto con violenza e minaccia da più persone riunite; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del danno e della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto le censure, in sostanza, volte a proporre una diversa lettura del merito o comunque reiterative di questioni già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare specifici travisamenti o vizi logicamente rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo mirava a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità, poiché la motivazione della Corte di appello era logica, persuasiva e immune da vizi di contraddittorietà o manifesta illogicità. Il secondo motivo è stato giudicato meramente riproduttivo di doglianze già correttamente disattese dal giudice di merito, il quale aveva valorizzato l'uscita congiunta di tre complici dall'esercizio commerciale e le dichiarazioni convergenti delle persone sentite. Il terzo motivo è stato reputato reiterativo e generico, oltre che privo di confronto con la motivazione di appello, che aveva escluso in modo logico l'esiguità del danno e la particolare tenuità del fatto, anche in ragione della natura dei beni sottratti e dell'azione violenta. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
norma incriminatrice della rapina aggravata, oggetto dell'affermazione di responsabilità confermata in appello e censurata con ricorso per cassazione.
violenza e minaccia in più persone riunite
aggravante valorizzata dal giudice di merito sulla base della condotta unitaria di più correi.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito proporre una lettura alternativa del compendio probatorio quando la sentenza impugnata presenti una motivazione logica, coerente e completa, salvo l'indicazione di specifici travisamenti di prova decisivi.
- La censura sulla motivazione è inammissibile se si limita a contestare l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito senza confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La doglianza contro il riconoscimento di un'aggravante è inammissibile quando si risolve nella riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di merito con argomentazioni giuridiche corrette.
- Il mancato riconoscimento della lieve entità del danno o della particolare tenuità del fatto è insindacabile in cassazione se fondato su una valutazione di merito non affetta da illogicità manifesta, specie quando il giudice valorizzi la natura dei beni sottratti e la violenza esercitata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per censure generiche, reiterative o meramente fattuali, consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
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