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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7046/2023 del 20/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva confermato la misura cautelare intramurale per reati connessi agli artt. 73, comma 1, D.P.R. 309/1990. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari, evidenziando che: aveva riconosciuto gli addebiti; era incensurato; non aveva carichi pendenti; le condotte illecite avevano durata limitata (un mese) e risalivano al 2020; era trascorso un significativo lasso di tempo; il giudice del riesame non aveva considerato il comportamento processuale, lo stato di incensuratezza e la mancanza di elementi concreti che dimostrassero la sussistenza di una 'piazza di spaccio' organizzata o di rapporti persistenti con ambienti criminali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione del giudice del riesame insufficiente e generica: il provvedimento impugnato si fondava su affermazioni congetturali (persistenti rapporti con ambienti criminali, gestione di una fiorente piazza di spaccio) senza indicare elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione. Inoltre il giudice non ha adeguatamente valutato il tempo intercorso dalle condotte e lo stato personale dell'indagato. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Napoli, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte evidenzia che la sussistenza del pericolo di reiterazione deve essere individuata con precisione e basarsi su elementi concreti e attuali, non su presunzioni.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Impone al giudice di valutare la graduazione delle misure e di motivare perché misure meno gravose siano inidonee; la decisione deve esporre l'iter logico-giuridico e i parametri valutativi adottati.

  • art. 292 comma 2 lett. c) cod. proc. pen.

    Riguarda il peso del tempo trascorso dalla commissione del reato nella valutazione della pericolosità; la Corte ricorda che il giudice deve motivare come la distanza temporale influisca sulla valutazione delle esigenze cautelari.

  • art. 309 co. 7 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per determinare la competenza e le modalità del rinvio per nuovo giudizio del giudice del riesame; la Corte ha rinviato la decisione al Tribunale competente ai sensi di questa norma.

  • art. 94 comma 1-ter disposizioni attuative cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria da eseguire a seguito dell'annullamento e del rinvio.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Richiamato in sede di udienza/parte processuale come prescrizione procedurale sul trattamento del ricorso; nel provvedimento non è centrale ai motivi di diritto sostanziali, ma segnalato per la gestione procedurale del ricorso.

Massime di principio

  • La custodia cautelare deve essere motivata con elementi concreti e attuali che dimostrino il pericolo di reiterazione: non sono sufficienti riferimenti generici a rapporti con ambienti criminali o a una 'piazza di spaccio' senza prova di un'organizzazione articolata (vedette, turnazione, continuità di fornitura).
  • Il giudice deve valutare e specificare perché misure meno afflittive risultino insufficienti (obblighi, divieti, misure interdittive) secondo i criteri di proporzionalità e graduazione delle misure cautelari.
  • Lo stato personale dell'indagato (incensuratezza, assenza di carichi pendenti, comportamento processuale) e il tempo trascorso dalle condotte sono elementi che attenuano le esigenze cautelari e vanno considerati esplicitamente nella motivazione.
  • L'accertamento della 'piazza di spaccio' richiede elementi fattuali specifici e non può basarsi solo su consuetudine del luogo o presenza di più soggetti: è necessario dimostrare una struttura organizzativa che garantisca continuità nell'attività di spaccio.
  • In sede di impugnazione, la mancanza di motivazione adeguata sulle esigenze cautelari può portare all'annullamento del provvedimento e al rinvio per nuovo esame; pertanto le ordinanze cautelari devono rispettare le linee giurisprudenziali sulla motivazione.

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