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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21785/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari che lo aveva condannato per rapina. L'unico motivo deduceva violazioni di legge in relazione agli artt. 62, primo comma, n. 4, 62-bis e 133 c.p., sostenendo, in sostanza, che avrebbe dovuto essere riconosciuta l'attenuante del danno di speciale tenuità e, in subordine, le circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo generico: per la rapina, la speciale tenuità del danno non può essere desunta dal solo modestissimo valore del bene sottratto, dovendosi considerare anche gli effetti dannosi della violenza o minaccia sulla persona offesa; inoltre, il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato dai giudici di merito con riferimento all'assenza di elementi positivi e alla non speciale tenuità del danno, anche in ragione della gravità della condotta minacciosa.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4 c.p.

    Per il delitto di rapina, l'attenuante del danno di speciale tenuità non è riconoscibile solo perché il bene sottratto ha modesto valore economico; occorre valutare anche il pregiudizio arrecato alla persona offesa dalla violenza o minaccia, per la natura plurioffensiva del reato.

  • art. 62-bis c.p.

    Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi da valorizzare.

  • art. 133 c.p.

    La valutazione discrezionale sulla gravità del fatto e sulla misura della pena può fondare il diniego delle attenuanti generiche se sorretta da motivazione adeguata e non illogica.

Massime di principio

  • Nel delitto di rapina, la speciale tenuità del danno non si apprezza esclusivamente sul valore economico del bene sottratto, ma richiede una valutazione complessiva anche dell'offesa alla persona derivante da violenza o minaccia.
  • La rapina ha natura plurioffensiva; pertanto, nella verifica dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p., il giudice deve considerare sia il pregiudizio patrimoniale sia quello alla persona.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice richiami elementi negativi rilevanti o l'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente ogni allegazione difensiva.
  • In sede di legittimità, il motivo di ricorso che censuri il mancato riconoscimento di attenuanti deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il ricorso è generico e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieRapinaCircostanze del reatoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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