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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21906/2022 del 07/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha accertato l'omissione del giudice nel valutare i presupposti per la confisca previsti dalla normativa vigente all'epoca e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla parte relativa alla confisca, disponendo il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Mantova in diversa composizione (decisione del 24 febbraio 2022)

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Pubblico ministero ha impugnato la sentenza del Tribunale di Mantova perché il giudice, pur avendo condannato la Zapparoli per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000, ha omesso la pronuncia sulla confisca prevista dalla normativa tributaria (richiamando l'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000) e non ha valutato la sussistenza dei presupposti della confisca secondo l'art. 1, comma 143, della legge 24/12/2007 n. 244, norma allora vigente

Norme richiamate

  • art. 10-ter d.lgs. n. 74/2000

    Norma che definisce il reato tributario per il quale la Zapparoli è stata condannata; nella sentenza è richiamata come presidio della responsabilità penale

  • art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000

    Disposizione che introduce misure di confisca nei reati tributari; il ricorso contestava l'omessa pronuncia di confisca sulla base di questa norma

  • art. 1, comma 143, legge 24/12/2007 n. 244

    Norma, allora vigente, che fissava i presupposti per la confisca nei reati tributari; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito non abbia valutato la sussistenza di tali presupposti

  • d.lgs. 24/09/2015 n. 158

    Decreto che successivamente ha abrogato la regolamentazione precedente; la Corte specifica che la valutazione dei presupposti doveva essere fatta con riferimento alla norma allora vigente

Massime di principio

  • Quando la legge prevede la confisca per un reato tributario, il giudice di merito è tenuto a valutare espressamente la sussistenza dei presupposti per la confisca: l'omissione di tale valutazione può determinare l'annullamento della sentenza limitatamente alla misura ablativa
  • Il Pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione anche con riferimento all'omessa pronuncia di misure accessorie obbligatorie o facoltative che siano rilevanti e previste dalla normativa applicabile al fatto
  • La valutazione dei presupposti di confisca deve essere effettuata con riferimento alla normativa vigente al momento del giudizio o del fatto, nonostante successivi interventi abrogativi: l'assenza di tale valutazione configura un vizio da correggere in sede di rinvio
  • La Corte di Cassazione, in caso di omissione censurabile limitata a una parte della decisione (es. la confisca), di norma annulla solo quella parte e dispone il rinvio per nuovo giudizio, che può avvenire in diversa composizione del tribunale
  • Per evitare l'annullamento, il giudice di merito dovrebbe motivare in modo specifico sulla presenza o assenza dei requisiti della confisca (collegamento tra beni e reato, utilità conseguita, ecc.), particolarmente in materia tributaria dove le misure patrimoniali sono frequentemente previste

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