Cassazione Penale, Sentenza n. 8589/2022 del 14/03/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati di detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti (commesso il 23/10/2012) e di evasione, deducendo: 1) violazione delle norme in materia di prescrizione poiché la prescrizione sarebbe intervenuta prima della pronuncia della sentenza di appello; 2) vizi di motivazione nella determinazione della pena (dosimetria). Viene inoltre rilevato che la recidiva infraquinquennale contestata nell'originario decreto non è stata poi considerata nelle sentenze di primo e secondo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per intervenuta prescrizione. Tenuto conto del momento consumativo dei reati (23/10/2012) e delle sospensioni processuali (astensione del difensore e rinvii), il termine di prescrizione è decorso nel luglio 2020. Anche considerando la sospensione dei termini disposta per l'emergenza sanitaria nel periodo 9/3/2020 - 10/5/2020, al momento della sentenza impugnata (27/01/2021) la prescrizione era già maturata. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio per estinzione dei reati per prescrizione. Si è inoltre rilevato che la recidiva infraquinquennale, pur contestata, è stata di fatto disapplicata nelle determinazioni giudiziali.
Norme richiamate
La norma definisce il reato di detenzione di stupefacenti a fini di cessione; la corte ha confermato che il fatto in contestazione rientrava in tale fattispecie ma ha poi dichiarato estinto il reato per prescrizione.
Norme sulla prescrizione (codice penale / procedimento penale e disposizioni emergenziali del 2020)
La Corte ha applicato i principi di computo della prescrizione tenendo conto delle sospensioni processuali e della sospensione legislativa dei termini disposta per l'emergenza sanitaria (periodo 9/3/2020 - 10/5/2020). Nonostante tale sospensione, il termine prescrizionale era già scaduto al momento della pronuncia impugnata.
Massime di principio
- La prescrizione va calcolata tenendo conto di tutte le sospensioni processuali e delle eventuali sospensioni legislative straordinarie; se il termine è spirato prima della pronuncia di grado successivo il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio.
- Le contestazioni accessorie (es. qualifiche aggravanti o recidive) che risultino 'disapplicate' o non considerate nelle motivazioni non impediscono, di per sé, il riconoscimento dell'estinzione del reato per prescrizione quando i termini sono spirati.
- In presenza di interruzioni o sospensioni dovute ad iniziative difensive (adesione all'astensione, richieste di rinvio), tali periodi incidono sul computo dei termini prescrizionali e devono essere valutati attentamente nel calcolo della prescrizione.
- Anche le sospensioni legislative (ad es. per emergenza sanitaria) possono modificare i termini di prescrizione, ma il loro effetto va integrato nel calcolo complessivo: l'esito dipende dal momento iniziale del decorso e dalle altre sospensioni intervenute.
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