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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36075/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il G.i.p. del Tribunale di Frosinone, con sentenza del 3 luglio 2026, aveva applicato ai sensi dell’art. 444 c.p.p., su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, la pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed € 1.300 di multa per più reati, unificati dalla continuazione: detenzione di stupefacenti di lieve entità, porto di armi od oggetti atti ad offendere, reati in materia di armi, detenzione abusiva di armi e omessa denuncia di materie esplodenti, nonché ricettazione. L’imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione alla gravità dei fatti e alla commisurazione della pena ai sensi dell’art. 133 c.p.; ha lamentato che la motivazione non esplicitasse le ragioni oggettive della pena, ritenuta eccessiva rispetto alla sostanziale tenuità dei fatti e al comportamento processuale. La Corte ha rilevato preliminarmente che il ricorso personale era stato proposto in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p., che riserva la sottoscrizione del ricorso a un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto personalmente dall’imputato, in violazione dell’art. 613, comma 1, c.p.p. Ha precisato che non rimediano al vizio né l’autenticazione della sottoscrizione dell’imputato da parte di un legale né la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito, poiché tali atti non trasferiscono al difensore la titolarità dell’impugnazione. In ragione del difetto di legittimazione e dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, il ricorso è stato trattato de plano ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.; la censura sulla pena non è stata esaminata nel merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ravvisati profili di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di € 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    a norma del quale l’atto di ricorso deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione, essendo irrilevante, per la natura personale dell’atto di impugnazione, sia l’autenticazione, a opera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore “per accettazione” del mandato difensivo e della delega al deposito dell’atto, la quale non attribuisce al difensore la titolarità dell’atto stesso

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale; l’autenticazione della firma dell’imputato o la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato e della delega al deposito non sanano il difetto, perché non attribuiscono al difensore la titolarità dell’impugnazione.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Trattandosi di impugnazione proposta in difetto di legittimazione dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge 23 giugno 2017, n. 103, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi di quest’ultimo comma.

    Il ricorso per cassazione proposto in difetto di legittimazione, dopo l’introduzione del comma 5-bis, è trattato de plano.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Per la ragione sopra indicata, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali; in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, comporta anche il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione in materia penale deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione. La proposizione personale dell’impugnazione da parte dell’imputato determina l’inammissibilità.
  • L’autenticazione da parte di un legale della firma apposta personalmente dall’imputato e la sottoscrizione del difensore per accettazione del mandato o della delega al deposito non rendono il ricorso un atto del difensore e non sanano il difetto di legittimazione.
  • Il ricorso proposto in difetto di legittimazione, nei casi soggetti alla disciplina introdotta dall’art. 610, comma 5-bis, c.p.p., è trattato de plano.
  • Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali; la somma alla Cassa delle ammende è dovuta quando la causa d’inammissibilità è determinata da profili di colpa del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioDetenzione di armiRicettazione
RamiProcesso penaleStupefacentiArmiDelitti contro il patrimonio
SottomaterieLieve entità

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