Cassazione Penale, Sentenza n. 24380/2022 del 24/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva assolto Forciniti per particolare tenuità ex art. 131-bis cod. pen., deducendo manifesta illogicità della motivazione. Ha sostenuto che le modalità (occultamento della merce nello zaino, pagamento di altri articoli nel carrello) indicavano preordinazione e maggiore intensità del dolo; che la restituzione della merce era dovuta all'intervento dell'addetto antitaccheggio e quindi non poteva essere valorizzata come indice di scarsa offensività; e che la Corte aveva erroneamente ritenuto l'imputata incensurata nonostante una condanna definitiva per rapina, circostanza che avrebbe dovuto escludere la causa di non punibilità per abitudine del comportamento.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte d'appello, che aveva valutato la presenza della causa di non punibilità per particolare tenuità sulla base dell'unicità della condotta, della brevità del fatto, della minima entità del danno (valore complessivo €204,50) e della restituzione della merce quale indice della scarsa significatività del danno. La Corte ha inoltre osservato che l'eventuale errore sulla incensuratezza non inficia il percorso argomentativo, poiché il requisito ostativo dell'abitualità è integrato solo dall'accertamento di almeno due reati della stessa indole, fatto non riscontrato nel caso.
Norme richiamate
Richiamato come norma sul tentativo: la sentenza di primo grado aveva riqualificato l'originaria imputazione in furto tentato; la Corte ha valutato il fatto in tale prospettiva.
Norma richiamata nell'imputazione relativa al furto; la valutazione della gravità del reato è stata condotta avendo riguardo alla fattispecie contestata.
Circostanza aggravante citata nell'imputazione iniziale; la Corte d'appello ha comunque valutato, ai fini della tenuità, le concrete modalità e l'entità del danno.
Causa di non punibilità per particolare tenuità: esclusione della punibilità quando il reato prevede pena detentiva massima non superiore a cinque anni (o pena pecuniaria) e, valutate le modalità della condotta e l'esiguità del danno o del pericolo ai sensi dell'art.133 c.1, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. La Corte ha ritenuto applicabile tale istituto nel caso concreto.
Fornisce i criteri di valutazione della gravità e dell'entità del danno/pericolo; la Corte d'appello ha indicato i parametri ritenuti rilevanti (modalità, esiguità del danno, unicità e brevità della condotta).
Richiamato nel ricorso con riferimento alla capacità a delinquere: la Corte di legittimità ha ricordato che fatti successivi al reato possono riguardare la capacità a delinquere, ma ciò è irrilevante ai fini del riconoscimento della tenuità ex art.131-bis.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art.131-bis va decisa valutando modalità della condotta, esiguità del danno o del pericolo e non abitualità: il giudice può indicare i criteri ritenuti rilevanti senza dover esaminare tutti gli elementi previsti dall'art.133.
- Occultare merce o pagare altri articoli non esclude automaticamente la tenuità: vanno considerate la durata dell'azione, il valore della merce e l'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato.
- La restituzione della refurtiva può essere valutata come indice della modesta offensività del fatto se dimostra la limitata gravità del danno; se la restituzione è avvenuta per intervento di vigilanza il suo rilievo è attenuato ma non necessariamente nullo.
- L'ostacolo per l'applicazione della causa di non punibilità per 'comportamento abituale' si realizza solo quando l'autore abbia commesso almeno due altri reati della stessa indole, incidentalmente accertabili dal giudice procedente.
- Errori formali nella motivazione (per esempio affermare l'incensuratezza in presenza di una precedente condanna) non comportano automaticamente l'annullamento se il percorso argomentativo complessivo è congruo e il presupposto ostativo non risulta integrato.
- Per contrastare in sede di legittimità il riconoscimento della tenuità il pubblico ministero deve documentare elementi concreti che dimostrino la maggiore offensività o l'abitualità (es. preordinazione, plurime condotte della stessa indole, significativo danno subito dalla vittima).
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