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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22315/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto dell'accordo transattivo e della sua regolare esecuzione, dichiarando cessata la materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità tra le parti. Non è stata dunque resa una decisione sul merito dei motivi di ricorso tributario.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia originava da un avviso di pagamento relativo ai periodi d'imposta 2011-2016 con il quale l'ufficio aveva recuperato maggiori accise sul gas naturale, disconoscendo il regime agevolato previsto per l'immissione in consumo di gas destinato a usi industriali, per la mancata allegazione delle manifestazioni di volontà dei consumatori finali. All'avviso accedeva un atto di irrogazione di sanzioni. La CTP di Perugia aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR dell'Umbria aveva poi accolto l'appello della società, ritenendo non necessario che la fruizione del beneficio fosse accompagnata da una specifica richiesta dei consumatori finali, essendo l'ufficio già edotto dell'uso industriale del gas per fatto notorio. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima della decisione ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, allegando un accordo transattivo inter partes del 10 agosto 2021, regolarmente eseguito, con rinuncia al giudizio in caso di esecuzione dell'accordo.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 3, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504

    La norma era richiamata come base del regime agevolato sulle accise per il gas naturale destinato ad usi industriali, ma la Corte non si è pronunciata sulla sua interpretazione nel merito, avendo dichiarato cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Quando le parti definiscono transattivamente la lite e risulta l'avvenuta esecuzione dell'accordo con rinuncia al giudizio, la Corte dichiara la cessazione della materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
  • In presenza di cessazione della materia del contendere, il giudice di legittimità può disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
  • La declaratoria di cessazione della materia del contendere impedisce ogni pronuncia sul merito delle questioni tributarie sottoposte con il ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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