Cassazione Penale, Ordinanza n. 37153/2025 del 13/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per concorso in truffa aggravata, relativa a un falso annuncio di vendita online di un apparato per la navigazione satellitare, commesso nel maggio 2019. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconducibilità dell'imputato al fatto, sostenendo che l'individuazione fosse stata operata sulla base di dichiarazioni del teste di p.g. e di immagini di videosorveglianza non acquisite agli atti, e comunque su meri indizi non gravi, precisi e concordanti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., assumendo che le trattative svolte a distanza su piattaforma telematica non ne integrassero i presupposti. Nella memoria difensiva venivano inoltre riproposte doglianze sul trattamento sanzionatorio, ritenute però nuove rispetto al ricorso originario e quindi inammissibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato che la motivazione di merito aveva già illustrato compiutamente gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia di aggravante della minorata difesa nelle truffe on-line, in presenza di trattative interamente a distanza. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio contenute nella memoria sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non ricavabili dai motivi originari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La responsabilità per concorso in truffa aggravata e la contestazione della minorata difesa sono state ritenute correttamente affermate dai giudici di merito sulla base della valutazione complessiva delle prove e delle modalità interamente a distanza della trattativa.
La circostanza aggravante della minorata difesa è configurabile anche nella truffa on-line quando la distanza tra autore e vittima, propria della vendita a distanza, consente all'agente di schermare l'identità, sottrarre il bene a controlli preventivi e agevolmente sottrarsi alle conseguenze del fatto.
Il fatto è stato qualificato come truffa, nella forma aggravata contestata, in relazione a un falso annuncio di vendita di un bene.
La contestazione riguardava il concorso dell'imputato nella commissione della truffa.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito; il sindacato della Corte di cassazione riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione.
- Le censure sulla responsabilità che si limitano a contrapporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza indicare specifici travisamenti o vizi logici/giuridici della motivazione, sono manifestamente infondate e non deducibili utilmente in cassazione.
- Nelle truffe commesse tramite vendita on-line, la circostanza aggravante della minorata difesa può sussistere quando l'intera trattativa avvenga a distanza, poiché la distanza fisica tra vittima e autore crea una posizione di vantaggio per l'agente, consentendogli di schermare la propria identità e di eludere controlli preventivi sull'oggetto della vendita.
- I motivi nuovi o aggiunti in cassazione sono ammissibili solo se si pongono come sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali già tempestivamente dedotti; non possono ampliare il petitum introducendo censure nuove sul trattamento sanzionatorio o su altri capi non investiti dal ricorso originario.
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