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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37153/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per concorso in truffa aggravata, relativa a un falso annuncio di vendita online di un apparato per la navigazione satellitare, commesso nel maggio 2019. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, due censure principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla riconducibilità dell'imputato al fatto, sostenendo che l'individuazione fosse stata operata sulla base di dichiarazioni del teste di p.g. e di immagini di videosorveglianza non acquisite agli atti, e comunque su meri indizi non gravi, precisi e concordanti; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla circostanza aggravante della minorata difesa ex art. 61 n. 5 c.p., assumendo che le trattative svolte a distanza su piattaforma telematica non ne integrassero i presupposti. Nella memoria difensiva venivano inoltre riproposte doglianze sul trattamento sanzionatorio, ritenute però nuove rispetto al ricorso originario e quindi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato perché volto a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura dei fatti, attività non consentita in sede di legittimità, e ha rilevato che la motivazione di merito aveva già illustrato compiutamente gli elementi probatori posti a fondamento dell'affermazione di responsabilità. Ha ritenuto anche il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva correttamente applicato i principi in materia di aggravante della minorata difesa nelle truffe on-line, in presenza di trattative interamente a distanza. Le doglianze sul trattamento sanzionatorio contenute nella memoria sono state dichiarate inammissibili perché nuove e non ricavabili dai motivi originari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 110, 640 e 61 n. 5 c.p.

    La responsabilità per concorso in truffa aggravata e la contestazione della minorata difesa sono state ritenute correttamente affermate dai giudici di merito sulla base della valutazione complessiva delle prove e delle modalità interamente a distanza della trattativa.

  • art. 61 n. 5 c.p.

    La circostanza aggravante della minorata difesa è configurabile anche nella truffa on-line quando la distanza tra autore e vittima, propria della vendita a distanza, consente all'agente di schermare l'identità, sottrarre il bene a controlli preventivi e agevolmente sottrarsi alle conseguenze del fatto.

  • art. 640 c.p.

    Il fatto è stato qualificato come truffa, nella forma aggravata contestata, in relazione a un falso annuncio di vendita di un bene.

  • art. 110 c.p.

    La contestazione riguardava il concorso dell'imputato nella commissione della truffa.

  • art. 520 c.p.p.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rilettura del compendio probatorio finalizzata a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dal giudice di merito; il sindacato della Corte di cassazione riguarda il rapporto tra motivazione e decisione, non il rapporto tra prova e decisione.
  • Le censure sulla responsabilità che si limitano a contrapporre una diversa valutazione delle risultanze probatorie, senza indicare specifici travisamenti o vizi logici/giuridici della motivazione, sono manifestamente infondate e non deducibili utilmente in cassazione.
  • Nelle truffe commesse tramite vendita on-line, la circostanza aggravante della minorata difesa può sussistere quando l'intera trattativa avvenga a distanza, poiché la distanza fisica tra vittima e autore crea una posizione di vantaggio per l'agente, consentendogli di schermare la propria identità e di eludere controlli preventivi sull'oggetto della vendita.
  • I motivi nuovi o aggiunti in cassazione sono ammissibili solo se si pongono come sviluppo o migliore esposizione dei motivi principali già tempestivamente dedotti; non possono ampliare il petitum introducendo censure nuove sul trattamento sanzionatorio o su altri capi non investiti dal ricorso originario.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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