Cassazione Civile, Ordinanza n. 31675/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La società impugnava un avviso di accertamento TARSU relativo alle annualità 2007-2011, emesso per una differenza di superficie tassabile rispetto a quanto dichiarato. In primo grado il ricorso era stato accolto, ritenendosi non provata l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani e provato lo smaltimento diretto di imballaggi in plastica da parte di un operatore specializzato. In appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione. In cassazione la società deduceva: 1) carenza/insufficienza di motivazione dell'atto impositivo e erroneo rigetto delle relative doglianze; 2) violazione degli artt. 62, comma 3, e 68 del d.lgs. n. 507/1993, sostenendo che i rifiuti prodotti dall'attività industriale non fossero assimilabili agli urbani e quindi non tassabili, anche perché smaltiti in proprio tramite impresa specializzata; 3) omesso esame di fatti decisivi, poiché la CTR avrebbe trascurato la prova sulle tipologie di imballaggi, sui quantitativi smaltiti, sulla delimitazione delle aree produttive e sull'affidamento dello smaltimento a soggetti autorizzati.
La decisione
La Corte ha respinto integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto la censura inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva riportato né allegato il contenuto dell'atto impositivo né specificato compiutamente le deduzioni svolte nei gradi di merito. Quanto ai motivi sostanziali, ha confermato il principio secondo cui, dopo il d.lgs. n. 22/1997, i Comuni possono assimilare ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi delle attività economiche secondo il regolamento comunale; per ottenere l'esenzione o la riduzione della TARSU, il contribuente deve provare non solo la produzione di rifiuti speciali oltre i limiti di assimilazione, ma anche il loro effettivo smaltimento tramite ditte specializzate, con idonea documentazione, nonché la concreta riferibilità delle superfici escluse a zone di effettiva lavorazione industriale. La Corte ha ritenuto che tali prove non fossero state fornite, sicché restava dovuta la tassazione per le aree amministrative e di deposito e non spettavano né esenzione né ulteriore riduzione oltre quella già riconosciuta dal Comune. Spese di legittimità poste a carico della ricorrente e raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza; il vizio motivazionale deve emergere dalla sentenza impugnata e non da un riesame degli atti.
art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della tassazione di rifiuti speciali non assimilabili; la Corte ha però valorizzato la disciplina comunale di assimilazione e la necessità della prova del contribuente.
Invocato come norma di riferimento per la TARSU e le riduzioni/esenzioni in relazione alla superficie tassabile.
art. 17, comma 3, legge n. 128/1998
Ha abrogato l'assimilazione ope legis ai rifiuti urbani di quelli provenienti da attività artigianali, commerciali e di servizi, restituendo rilievo al potere comunale di assimilazione.
art. 21, comma 2, lett. g), d.lgs. n. 22/1997
Attribuisce ai Comuni la facoltà di assimilare o meno ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti da attività economiche; da ciò discende la centralità del regolamento comunale e dell'onere probatorio del contribuente.
art. 49 d.lgs. n. 22/1997
È richiamato per evidenziare che la tariffa per la gestione dei rifiuti prevedeva riduzioni per i rifiuti assimilati avviati al recupero e per confermare la necessità di attestazioni documentali.
Ha istituito la tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa comunale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario di cassazione, la censura di omessa valutazione di documenti o di carenza motivazionale è inammissibile se il ricorrente non trascrive o allega i documenti rilevanti e non specifica le deduzioni svolte nei gradi di merito.
- Dopo l'abrogazione dell'assimilazione ope legis dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, la disciplina comunale di assimilazione assume rilievo decisivo per stabilire la tassabilità dei rifiuti prodotti dalle attività economiche.
- Per ottenere l'esclusione o la riduzione della TARSU relativamente a rifiuti speciali non pericolosi, il contribuente deve provare sia il superamento dei limiti quantitativi o qualitativi di assimilazione sia l'effettivo smaltimento dei rifiuti tramite soggetti autorizzati, mediante idonea documentazione.
- Solo le aree dello stabilimento effettivamente destinate alla produzione e sulle quali si formano, di regola, rifiuti speciali possono essere escluse dalla superficie tassabile; restano invece imponibili le superfici adibite ad attività amministrative o a deposito.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di merito un diverso apprezzamento delle prove, poiché il controllo della Cassazione riguarda solo la correttezza giuridica e la coerenza logica della motivazione.
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