Cassazione Penale, Ordinanza n. 15603/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ritenendo preclusa la censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p. in presenza di sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro quattromila ciascuno, non ravvisando assenza di colpa nella proposizione dei ricorsi.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il comune difensore, avverso la sentenza della corte di appello che aveva applicato la pena concordata ai sensi degli artt. 599-bis e 605 c.p.p. I ricorrenti deducevano vizio di motivazione per il mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che, nel concordato in appello, sono ammissibili solo censure relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della decisione; sono invece inammissibili le doglianze su motivi rinunciati e sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
Norme richiamate
Nel concordato in appello la parte può rinunciare ai motivi e il controllo di legittimità resta limitato alle questioni inerenti alla formazione dell'accordo, al consenso del Procuratore generale e alla conformità della decisione all'accordo.
È richiamato come norma processuale nel provvedimento di applicazione della pena concordata in appello.
La Corte afferma che, nel giudizio definito con concordato in appello, non è deducibile in cassazione il mancato proscioglimento per cause di non punibilità o di evidenza dell'innocenza, poiché la rinuncia ai motivi preclude tale verifica.
Consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi manifesti.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa.
Richiamato in chiave storica per ribadire che i principi sulla preclusione delle questioni rinunciate erano già affermati nel previgente sistema.
Massime di principio
- Nel concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per censure che investano la regolare formazione dell'accordo, il consenso dell'organo requirente e la corrispondenza tra accordo e decisione; non sono invece deducibili questioni coperte da rinuncia ai motivi.
- La rinuncia ai motivi in funzione dell'accordo sulla pena produce una preclusione processuale che impedisce al giudice di merito e al giudice di legittimità di esaminare questioni non più devolute, incluse le cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- La sentenza resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. è radicalmente diversa dal patteggiamento: per tale ragione non grava sul giudice di appello un obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
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