Cassazione Civile, Ordinanza n. 31601/2021 del 04/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario danneggiato)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua provenienti dall'appartamento del piano superiore, mentre in quest'ultimo erano in corso lavori di ristrutturazione affidati in appalto a un'impresa. Il giudice di primo grado aveva escluso la responsabilità della proprietaria dell'immobile sovrastante; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo che, per effetto dell'affidamento dei lavori all'appaltatore, la proprietaria avesse perso la custodia dell'immobile e non rispondesse né ex art. 2051 c.c. né ex art. 2043 c.c. La ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 2043 e 2051 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il solo affidamento dei lavori in appalto non comporta il trasferimento della custodia e che la proprietaria avrebbe comunque mantenuto la possibilità di accedere all'immobile; 2) violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, assumendo che l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale avrebbe irragionevolmente compresso il diritto del danneggiato, esonerando la proprietaria da responsabilità senza adeguata base normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, rilevando che la decisione d'appello si fondava su una regola incompatibile con il recente orientamento di legittimità: il committente/proprietario non perde automaticamente la custodia per il solo fatto di avere affidato l'immobile all'appaltatore. Nei confronti dei terzi danneggiati dall'esecuzione di opere appaltate, il proprietario resta in linea di principio custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.; l'esonero può derivare solo dalla prova del caso fortuito, inteso in senso rigoroso come fattore imprevedibile e inevitabile idoneo a interrompere il nesso causale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda verificando se ricorrano, in concreto, gli estremi del caso fortuito secondo i criteri indicati dalla Cassazione e provvedere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge in cassazione
richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana; la Corte precisa che può concorrere con l'art. 2051 c.c., ma non viene esclusa automaticamente per il solo affidamento in appalto
il proprietario/committente resta custode della cosa anche se affida i lavori all'appaltatore; l'esonero richiede la prova del caso fortuito
invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio
art. 1 Protocollo addizionale CEDU
richiamato per sostenere che un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 2051 c.c. comprimerebbe irragionevolmente la tutela del danneggiato
menzionato per la trattazione camerale del ricorso
citato nel richiamo giurisprudenziale come norma non applicabile di regola al committente per i danni derivanti dall'attività autonoma dell'appaltatore
Massime di principio
- Nel caso di danni a terzi derivanti dall'esecuzione di opere appaltate, occorre distinguere tra danni causati dall'attività dell'appaltatore e danni derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto: i primi ricadono di regola nell'ambito dell'art. 2043 c.c., i secondi possono integrare la responsabilità del committente ex art. 2051 c.c.
- L'affidamento dei lavori in appalto non comporta, di per sé, la perdita della custodia del bene da parte del proprietario/committente, che può quindi restare responsabile verso i terzi danneggiati.
- L'esonero del custode ex art. 2051 c.c. richiede la prova rigorosa del caso fortuito, inteso come fattore imprevedibile e inevitabile idoneo a interrompere il nesso causale tra cosa e danno; non basta la sola stipulazione del contratto di appalto.
- Il fatto dell'appaltatore può valere come caso fortuito solo se non percepibile in toto dal committente che abbia esercitato un controllo continuo e adeguato sull'esecuzione dei lavori, eventualmente tramite un direttore dei lavori.
- La responsabilità del committente ex art. 2051 c.c. non esclude eventuali ulteriori responsabilità concorrenti ex art. 2043 c.c. a carico del committente stesso e/o dell'appaltatore.
Come è indicizzato
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