Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 05/06/2020 n. 10687 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L’Agenzia contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 15 dicembre 2016, che aveva annullato l’avviso di rettifica dei diritti doganali e dell’IVA e l’atto di irrogazione delle sanzioni relativi alle importazioni della società. L’Ufficio riteneva che le royalties pagate dalla contribuente dovessero essere aggiunte al valore doganale delle merci, perché costituivano una condizione della vendita. Con il primo motivo denunciava la falsa applicazione delle norme doganali e delle regole sull’interpretazione dei contratti. Con il secondo lamentava l’omesso esame di circostanze contrattuali che, a suo dire, dimostravano il controllo delle licenzianti sui produttori e sulla produzione. La società eccepiva l’inammissibilità del primo motivo, sostenendo che mirasse a una nuova valutazione dei fatti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia e confermato l’esito favorevole alla società. Ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo: la censura riguardava la sussunzione giuridica dei fatti accertati, questione sindacabile in cassazione, non la loro ricostruzione. Nel merito, il primo motivo è stato rigettato: le royalties vanno aggiunte al valore in dogana se non incluse nel prezzo, si riferiscono alle merci importate e sono dovute come condizione della vendita; quando il licenziante è diverso dal venditore, occorre verificare se possa esercitare su quest’ultimo o sull’acquirente un controllo idoneo a subordinare l’importazione al pagamento. Nel caso concreto, le facoltà delle licenzianti risultavano limitate al controllo di qualità e non dimostravano un controllo sull’attività produttiva tale da rendere le royalties condizione di vendita. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: le circostanze indicate dall’Agenzia erano meri indicatori di controllo e non risultavano decisive al punto da privare di fondamento la motivazione della CTR. La Corte ha compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione, in ragione dell’assenza di un orientamento consolidato sulle questioni trattate.

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 29

    L'art. 29, Reg. (CEE) n. 2913/92, applicabile ai fatti di causa ratione temporis, stabilisce che il valore in dogana delle merci importate è, di regola, il valore di transazione, ossia il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione a destinazione del territorio doganale dell'Unione, fatte salve, però, le rettifiche da effettuare conformemente al successivo art. 32.

    Il valore doganale è, in via ordinaria, il valore di transazione, ma può essere rettificato secondo i criteri previsti dall’art. 32.

  • Regolamento (CEE) n. 2913/92, art. 32, par. 1, lett. c)

    Il menzionato art. 32, nell'individuare gli elementi che devono essere aggiunti al prezzo effettivamente pagato per determinare il valore in dogana, attribuisce rilevanza, tra gli altri, alla lett. c), ai «corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».

    Le royalties si aggiungono al valore doganale solo se non già incluse nel prezzo, riferibili alle merci valutate e dovute come condizione della loro vendita: le tre condizioni sono cumulative.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 157, parr. 1 e 2

    Il successivo par. 2 del medesimo articolo precisa che al prezzo effettivamente pagato o da pagare devono essere aggiunti i corrispettivi o diritti di licenza soltanto nel caso in cui tale pagamento, da un lato, si riferisca alle merci oggetto della valutazione e, dall'altro, costituisca una condizione di vendita di tali merci.

    La disposizione specifica il significato delle royalties rilevanti e ribadisce che il loro inserimento nel valore doganale richiede sia un collegamento con le merci sia il carattere di condizione di vendita.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 159

    L'art. 159, poi, stabilisce che al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate va aggiunto un corrispettivo o diritto di licenza relativo al diritto di utilizzare un marchio commerciale o di fabbrica soltanto se il corrispettivo o il diritto di licenza si riferisce a merci rivendute tal quali o formanti oggetto unicamente di lavorazioni secondarie successivamente all'importazione, le merci sono commercializzate con il marchio di fabbrica, apposto prima o dopo l'importazione, per il quale si paga il corrispettivo o il diritto di licenza, e l'acquirente non è libero di ottenere tali merci da altri fornitori non legati al venditore.

    Per le royalties relative a marchi, la norma elenca specifiche condizioni per aggiungerle al valore doganale, fra cui l’impossibilità per l’acquirente di procurarsi le merci da fornitori non legati al venditore.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 160

    Ciò, in coerenza con l'art. 160, Reg. (CEE) n. 2454/93, secondo cui il pagamento delle royalties costituisce una condizione della vendita quando il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.

    Il pagamento è condizione della vendita se è richiesto all’acquirente dal venditore o da una persona a esso legata; nel caso di licenziante distinto dal venditore, la valutazione considera anche i rapporti e i poteri di controllo tra i soggetti coinvolti.

  • Regolamento (CEE) n. 2454/93, art. 143, par. 1, lett. e), e allegato 23

    L'allegato 23 a tale Regolamento chiarisce che «si considera che una persona ne controlli un'altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda».

    Il controllo rilevante può essere giuridico o di fatto e comprende anche un potere di orientamento; non richiede necessariamente un potere formale o un controllo totale.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 3

    Come noto, infatti, il vizio di cui all'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c. consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre esula dallo stesso l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa.

    La falsa applicazione di legge consente di contestare la riconduzione dei fatti, come accertati dal giudice di merito, alla norma applicabile; non consente invece di ottenere una nuova ricostruzione delle prove e dei fatti.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Il motivo è inammissibile in quanto i fatti che non sarebbero stati esaminati non risultano presentare il necessario carattere di decisività, essendo privi di valenza probatoria tale invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.

    La censura per omesso esame è ammissibile solo se il fatto trascurato è decisivo, ossia se il suo esame avrebbe privato di fondamento la ratio della decisione; non basta che possa costituire un indizio.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013, artt. 70 e 71

    Con riguardo alla questione in esame, il successivo art. 71 individua tra gli elementi da includere nel valore di transazione «c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare».

    La disciplina successiva mantiene il criterio per cui le royalties non incluse nel prezzo entrano nel valore di transazione quando sono riferite alle merci e dovute come condizione della vendita.

  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, artt. 127 e 136

    L'art. 136 del regolamento di esecuzione, precisa, poi, che «I corrispettivi e i diritti di licenza sono considerati pagati come condizione della vendita delle merci importate quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) il venditore o una persona ad esso collegata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento; b) il pagamento da parte dell'acquirente è effettuato per soddisfare un obbligo del venditore, conformemente agli obblighi contrattuali; c) le merci non possono essere vendute all'acquirente o da questo acquistate senza versamento dei corrispettivi o dei diritti di licenza a un licenziante».

    La disciplina successiva individua ipotesi concrete in cui le royalties sono condizione della vendita e conferma che la valutazione non dipende necessariamente da un collegamento tra venditore e licenziante; il controllo può consistere nella capacità, di diritto o di fatto, di imporre orientamenti.

Massime di principio

  • Le royalties non si aggiungono automaticamente al valore doganale: occorre che non siano già comprese nel prezzo, che si riferiscano alle merci importate e che siano dovute come condizione della vendita.
  • Quando il licenziante è diverso dal venditore, la condizione di vendita può risultare anche dai rapporti contrattuali e dai poteri esercitati sui soggetti dell’operazione. Il controllo può essere di fatto e può consistere in un potere di orientamento, valutato nel complesso degli indizi.
  • Un controllo limitato alla qualità del prodotto, diretto a tutelare il marchio o la sua immagine, non dimostra da solo un controllo sull’attività produttiva sufficiente a rendere le royalties condizione della vendita.
  • La censura di falsa applicazione di legge in cassazione può contestare la qualificazione giuridica dei fatti già accertati, ma non può essere utilizzata per chiedere una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione fattuale.
  • Per denunciare l’omesso esame di un fatto, questo deve essere decisivo: non basta che costituisca un possibile indicatore, se non è idoneo a rovesciare con certezza la motivazione fondata sulle altre risultanze.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.