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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21123/2026 del 22/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Nel procedimento per la decisione accelerata del ricorso per cassazione era stato emesso decreto presidenziale ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. che aveva rilevato la mancata osservanza del termine di quaranta giorni dalla comunicazione della proposta di definizione e, per l’effetto, aveva dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 391 c.p.c. Il ricorrente ha quindi presentato istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. chiedendo la fissazione dell’udienza per la trattazione del ricorso. Tuttavia, nell’istanza e nella memoria depositata, non ha dedotto alcun vizio del procedimento o errore in procedendo idoneo a incidere sulla formazione della fattispecie estintiva; ha invece mirato a ottenere l’esame nel merito del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l’istanza. Ha affermato che, dopo un decreto di estinzione emesso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c., l’istanza prevista dall’art. 391, comma 3, c.p.c. è ammissibile solo per contestare la regolarità della statuizione estintiva, cioè per dedurre un error in procedendo che abbia inciso sulla formazione della fattispecie estintiva. Non è invece utilizzabile per ottenere direttamente il riesame del ricorso nel merito. Poiché nel caso concreto il ricorrente aveva chiesto solo la fissazione dell’udienza senza prospettare vizi della declaratoria di estinzione, l’istanza è stata ritenuta inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per difetto di effettiva attività difensiva della controparte.

Norme richiamate

  • art. 380-bis, comma 2, c.p.c.

    consente l’emissione del decreto presidenziale di estinzione nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi quando ricorrono i presupposti rilevati dal giudice.

  • art. 391 c.p.c.

    l’istanza prevista dal comma 3 è esperibile, dopo la declaratoria di estinzione, solo per verificare la regolarità della statuizione estintiva e non per chiedere il merito del ricorso.

  • art. 391, comma 3, c.p.c.

    è ammissibile soltanto se diretta a dedurre un vizio che abbia inciso sulla formazione della fattispecie estintiva.

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato quale base della dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di cassazione definito con decreto di estinzione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c., l’istanza ex art. 391, comma 3, c.p.c. è uno strumento di verifica della regolarità della declaratoria estintiva, non un mezzo per riaprire il merito del ricorso.
  • Per ottenere la fissazione dell’udienza dopo un decreto di estinzione è necessario dedurre specificamente un error in procedendo o altro vizio che abbia impedito il corretto perfezionamento della fattispecie estintiva.
  • La mera richiesta di trattazione del ricorso nel merito, senza contestazione dei presupposti dell’estinzione, rende l’istanza inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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