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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02153/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo un solo motivo: vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena. In sostanza, contestava la congruità del trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p., e che nel caso concreto la Corte territoriale aveva adeguatamente motivato richiamando il concreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato, già gravato da precedenti penali anche specifici.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione sul merito della responsabilità non viene riformata; resta ferma la sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che la censura sulla pena fosse infondata perché la motivazione della Corte d'appello era sufficiente e coerente con i criteri legali di commisurazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.

    norma richiamata quale parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena

  • art. 133 c.p.

    norma richiamata quale criterio di valutazione del concreto disvalore del fatto e della personalità del reo ai fini della commisurazione della pena

Massime di principio

  • La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile o comunque infondata quando si risolve in una richiesta di nuova valutazione del merito senza evidenziare un vero vizio logico o giuridico della motivazione.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e deve essere valutata alla luce dei criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice di merito valorizza il concreto disvalore del fatto e la personalità dell'imputato, inclusi eventuali precedenti penali specifici.
  • In sede di legittimità la motivazione sulla commisurazione della pena non è censurabile se il giudice di merito ha dato conto in modo compiuto delle ragioni della scelta sanzionatoria.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale

Testo integrale

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