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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26183/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza che aveva confermato la condanna per resistenza e lesioni. Il ricorrente ha dedotto l'erronea applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 61, n.11-quater c.p., sostenendo che tale circostanza aggravante si riferisce solo al condannato definitivo ammesso a misure alternative alla detenzione e non a chi sia sottoposto a misure cautelari o a un'ordinanza di aggravamento dell'obbligo di presentazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancanza di interesse. Pur ritenendo che l'aggravante sia stata applicata erroneamente, ha rilevato che il riconoscimento delle attenuanti generiche ha neutralizzato detta aggravante nella determinazione della pena (pena base fissata al minimo e applicazione solo dell'aumento per la continuazione). Poiché l'aggravante non ha inciso sulla misura della pena, il ricorrente non potrebbe ottenere un risultato più favorevole in caso di accoglimento; perciò manca l'interesse concreto all'impugnazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 61, n.11-quater cod. pen.

    La Corte rileva e la giurisprudenza conferma che la circostanza aggravante disciplinata da questa disposizione è riferibile al condannato definitivo ammesso a misure alternative alla detenzione e non alla mera condizione di sottoposizione a misure cautelari; pertanto non doveva essere applicata al caso di specie

  • Cass. Sez. 1, n. 9019 del 23/11/2023 (Boukssid, Rv. 285921)

    Principio secondo cui l'interesse all'impugnazione per ottenere l'esclusione di un'aggravante sussiste solo se l'erroneo riconoscimento incide concretamente sulla determinazione della pena

  • Cass. Sez. 2, n. 3880 del 24/11/2022 (Damiano, Rv. 284309)

    Decisione che ritiene inammissibile per carenza di interesse l'impugnazione volta a ottenere l'esclusione di un'aggravante quando questa sia stata ritenuta subvalente rispetto alle attenuanti riconosciute

Massime di principio

  • L'omissione o l'erronea applicazione di una circostanza aggravante non dà automaticamente interesse all'impugnazione: occorre dimostrare che la correzione avrebbe inciso concretamente sulla misura della pena
  • L'art. 61, n.11-quater c.p. si interpreta come riferito al condannato definitivo ammesso a misure alternative alla detenzione e non alla condizione di sottoposizione a misure cautelari o a ordini di aggravamento cautelare
  • Quando le attenuanti generiche neutralizzano l'effetto di un'aggravante, l'interessato può vedere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse concreto
  • Per avere interesse a impugnare l'applicazione di una circostanza è utile indicare eventuali riflessi negativi in sede esecutiva o altri effetti pratici della qualificazione aggravante
  • La giurisprudenza collega l'interesse ad agire non solo alla correttezza formale dell'applicazione della norma, ma anche alla sua effettiva incidenza sulla pena e sulla posizione giuridica dell'imputato

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