Cassazione Penale, Sentenza n. 8408/2023 del 24/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dal difensore contro la conferma della sussistenza della pericolosità sociale e delle misure applicate. Si censurava: a) la motivazione sulla pericolosità sociale, sostenendo che il reato previsto dall'art. 5, lett. b), l. n. 283/1962 sarebbe volto solo a garantire la genuinità del prodotto e non la salute pubblica, che la condanna per resistenza a pubblico ufficiale non inciderebbe sulla sicurezza pubblica e che non sarebbe dimostrata la dedizione alla commissione di delitti; b) la legittimità e motivazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Barletta; c) l'omessa considerazione delle condizioni economiche nell'imposizione della cauzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato le censure principali attinenti alla sussistenza della pericolosità sociale, ritenendo la motivazione della Corte di appello congrua e non apparente: ha condiviso che i reati ex art. 5, lett. b), l. n. 283/1962 incidono sulla sicurezza alimentare e quindi sulla salute di un numero indeterminato di persone, e che la resistenza a pubblico ufficiale può mettere in pericolo l'esecuzione di atti della pubblica autorità e la sicurezza pubblica. Ha altresì ritenuto congrua la valutazione circa la costanza della dedizione all'attività illecita e la ragione della cauzione, che tuttavia era già stata ridotta a euro 1.500. Invece la Cassazione ha accolto il motivo relativo al difetto di motivazione circa l'applicazione dell'obbligo di soggiorno nel comune di Barletta, annullando il provvedimento limitatamente a tale punto e rinviando alla Corte di appello di Bari per nuovo esame in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 5, lett. b), legge n. 283 del 1962
La Corte ha interpretato la norma come volta a tutelare la genuinità dei prodotti nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica, incidendo quindi sulla sicurezza alimentare e sulla salute di un numero indeterminato di persone, rilevando pertanto rilevanza ai fini della pericolosità sociale
art. 23, comma 8, decreto-legge n. 137 del 2020
Norma procedurale richiamata per celebrare il procedimento con contraddittorio scritto; non incide sulla valutazione di merito ma sul rito applicato
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione è ammesso principalmente per questioni di diritto e per motivazione inesistente o meramente apparente; non è luogo per revisione dei fatti non censurati sotto il profilo di illegittimità di diritto
- Reati che ledono la sicurezza alimentare o la salute pubblica, anche se disciplinati da norme sulla genuinità dei prodotti, possono essere valutati come rilevanti ai fini della pericolosità sociale
- La resistenza a pubblico ufficiale può essere considerata, in quanto ostacolo all'azione della pubblica autorità, idonea ad incidere sulla sicurezza pubblica e quindi a influire sulla valutazione della pericolosità sociale
- Per ottenere l'annullamento di una misura come l'obbligo di soggiorno è necessario dimostrare un difetto specifico di motivazione del giudice di merito; la mera contrapposizione valutativa non basta se la motivazione è congrua
- Quando si impone una cauzione il giudice deve considerare le condizioni economiche del destinatario; eventuali eccessi o omissioni su tale valutazione possono essere censurati, ma se la corte di merito motiva la riduzione la decisione è difficilmente derubricabile
- In sede di cassazione non si rimettono normalmente in discussione valutazioni di merito ben motivate: l'attenzione è sulla correttezza del percorso logico-giuridico e sulla completezza della motivazione
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