Cassazione Penale, Ordinanza n. 20753/2025 del 04/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 3 febbraio 2025 con cui la Corte di appello di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, aveva dichiarato la propria incompetenza a provvedere sulla richiesta di determinazione della pena complessivamente inflitta in relazione a ciascuno dei reati oggetto di una precedente sentenza della stessa Corte di appello (4 luglio 2022). Il ricorso mirava a contestare l'erroneità della declaratoria di incompetenza, deducendo in sostanza che il provvedimento fosse censurabile in cassazione, anche sotto il profilo dell'abnormità. La Corte di cassazione ha invece ritenuto che, per una pronuncia di incompetenza ritenuta erronea, l'unico rimedio sia sollevare la relativa eccezione dinanzi al giudice indicato come competente, affinché questi eventualmente promuova conflitto negativo di competenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che le decisioni sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di competenza non sono ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p.; pertanto, contro il provvedimento negativo di competenza non era esperibile ricorso diretto, neppure se formalmente prospettato come censura di abnormità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
esclude espressamente dal novero delle decisioni ricorribili per cassazione quelle sulla competenza che possono dare luogo a conflitto di competenza ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen.
Le decisioni sulla competenza suscettibili di conflitto non sono direttamente impugnabili con ricorso per cassazione.
È il meccanismo processuale da attivare quando si contesti la declaratoria di incompetenza del giudice indicato come competente.
l'inammissibilità del ricorso per cassazione avverso il provvedimento negativo di competenza va dichiarata con procedura "de plano"
L'inammissibilità del ricorso contro il provvedimento negativo di competenza può essere dichiarata senza speciale contraddittorio, in rito camerale semplificato.
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e ... al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo cause di esonero.
Massime di principio
- Contro un provvedimento che dichiari l'incompetenza del giudice, quando la questione possa dar luogo a conflitto di competenza, non è ammesso ricorso immediato per cassazione; la parte deve invece riproporre l'eccezione al giudice ritenuto competente, sollecitando l'eventuale conflitto negativo.
- La prospettazione formale di abnormità non consente di aggirare il divieto di ricorso per cassazione previsto per le decisioni sulla competenza suscettibili di conflitto.
- Quando il ricorso per cassazione è proposto avverso un provvedimento negativo di competenza non ricorribile, la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, in assenza di esimenti, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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