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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33969/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di opposizione proposta dal P.M., aveva ulteriormente ridotto la pena inflitta al resistente. Il ricorso deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che il giudice aveva già applicato una riduzione di un terzo e poi aveva ridotto ancora di un sesto; (2) violazione delle garanzie del contraddittorio perché il giudice dell'esecuzione aveva deciso "de plano" sull'opposizione senza adottare le formalità previste dagli artt. 666 e 667, comma 4, richiamati dall'art. 676, con conseguente nullità dell'ordinanza.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha annullato l'ordinanza del 23/11/2023, disponendo il rinvio al Tribunale di Milano per lo svolgimento della fase istruttoria e decisoria relativa all'opposizione al provvedimento del 24/07/2023. La Corte ha qualificato la decisione del giudice dell'esecuzione come affetta da nullità assoluta per mancato instaurarsi del contraddittorio; il primo motivo è stato assorbito dalla decisione sul secondo motivo.

Norme richiamate

  • art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione

    Prevede una riduzione supplementare di un sesto quando non vi sia impugnazione da parte dell'imputato o del difensore; la sua applicazione compete al giudice dell'esecuzione ma va esercitata nel rispetto delle garanzie procedurali se è proposta opposizione

  • art. 676, comma 1, cod. proc. pen.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere anche sull'applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, e dispone che il giudice proceda a norma dell'art. 667, comma 4, richiamando quindi le regole sulla opposizione

  • art. 667, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che quando viene proposta opposizione si applichi il disposto dell'art. 666, commi 3 e 4; impone quindi al giudice dell'esecuzione di garantire il contraddittorio tra le parti

  • art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.

    Dettaglia le formalità procedurali e l'obbligo di instaurare il contraddittorio nell'ambito delle opposizioni, pena la nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento

  • art. 130, cod. proc. pen.

    Norma sulla rettificazione di errori materiali; la difesa aveva invocato tale rimedio per qualificare l'operato del giudice come mero errore materiale, ma la Corte ha ritenuto prevalente la questione del mancato contraddittorio e la conseguente nullità formale

Massime di principio

  • Quando il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere su opposizioni riferite a provvedimenti che comportano riduzioni di pena (es. art. 442, comma 2-bis), deve rispettare le formalità del contraddittorio previste dagli artt. 666 e 667; la mancata instaurazione del contraddittorio determina nullità assoluta dell'ordinanza
  • L'art. 442, comma 2-bis, riconosce una riduzione automatica di un sesto in assenza di impugnazione da parte dell'imputato o del difensore, ma la sua applicazione non può eludere le garanzie procedurali quando è proposta opposizione
  • Se il difetto riscontrato è di mera natura materiale, può essere adeguato il rimedio previsto dall'art. 130, ma se l'omissione riguarda il contraddittorio la correttezza procedurale impone l'annullamento e il rinvio per il rispetto delle garanzie
  • In caso di opposizione proposta dal P.M., il giudice dovrà verificare anche la ritualità e la tempestività dell'opposizione stessa prima di decidere; il mancato rispetto di tali accertamenti può far dichiarare nulla la decisione
  • La Corte di legittimità può assorbire questioni in materia di merito (es. calcolo delle riduzioni) se prevale una questione procedurale fondamentale come la nullità per violazione del contraddittorio; tuttavia, in sede di rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare sia la legittimità procedurale sia l'eventuale corretta determinazione della pena

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