Cassazione Penale, Sentenza n. 33969/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che, a seguito di opposizione proposta dal P.M., aveva ulteriormente ridotto la pena inflitta al resistente. Il ricorso deduceva: (1) errata applicazione dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., sostenendo che il giudice aveva già applicato una riduzione di un terzo e poi aveva ridotto ancora di un sesto; (2) violazione delle garanzie del contraddittorio perché il giudice dell'esecuzione aveva deciso "de plano" sull'opposizione senza adottare le formalità previste dagli artt. 666 e 667, comma 4, richiamati dall'art. 676, con conseguente nullità dell'ordinanza.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo e ha annullato l'ordinanza del 23/11/2023, disponendo il rinvio al Tribunale di Milano per lo svolgimento della fase istruttoria e decisoria relativa all'opposizione al provvedimento del 24/07/2023. La Corte ha qualificato la decisione del giudice dell'esecuzione come affetta da nullità assoluta per mancato instaurarsi del contraddittorio; il primo motivo è stato assorbito dalla decisione sul secondo motivo.
Norme richiamate
art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.
quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna, la pena inflitta è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione
Prevede una riduzione supplementare di un sesto quando non vi sia impugnazione da parte dell'imputato o del difensore; la sua applicazione compete al giudice dell'esecuzione ma va esercitata nel rispetto delle garanzie procedurali se è proposta opposizione
art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza a decidere anche sull'applicazione della riduzione prevista dall'art. 442, comma 2-bis, e dispone che il giudice proceda a norma dell'art. 667, comma 4, richiamando quindi le regole sulla opposizione
art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce che quando viene proposta opposizione si applichi il disposto dell'art. 666, commi 3 e 4; impone quindi al giudice dell'esecuzione di garantire il contraddittorio tra le parti
art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Dettaglia le formalità procedurali e l'obbligo di instaurare il contraddittorio nell'ambito delle opposizioni, pena la nullità assoluta dell'ordinanza che definisce il procedimento
Norma sulla rettificazione di errori materiali; la difesa aveva invocato tale rimedio per qualificare l'operato del giudice come mero errore materiale, ma la Corte ha ritenuto prevalente la questione del mancato contraddittorio e la conseguente nullità formale
Massime di principio
- Quando il giudice dell'esecuzione è chiamato a decidere su opposizioni riferite a provvedimenti che comportano riduzioni di pena (es. art. 442, comma 2-bis), deve rispettare le formalità del contraddittorio previste dagli artt. 666 e 667; la mancata instaurazione del contraddittorio determina nullità assoluta dell'ordinanza
- L'art. 442, comma 2-bis, riconosce una riduzione automatica di un sesto in assenza di impugnazione da parte dell'imputato o del difensore, ma la sua applicazione non può eludere le garanzie procedurali quando è proposta opposizione
- Se il difetto riscontrato è di mera natura materiale, può essere adeguato il rimedio previsto dall'art. 130, ma se l'omissione riguarda il contraddittorio la correttezza procedurale impone l'annullamento e il rinvio per il rispetto delle garanzie
- In caso di opposizione proposta dal P.M., il giudice dovrà verificare anche la ritualità e la tempestività dell'opposizione stessa prima di decidere; il mancato rispetto di tali accertamenti può far dichiarare nulla la decisione
- La Corte di legittimità può assorbire questioni in materia di merito (es. calcolo delle riduzioni) se prevale una questione procedurale fondamentale come la nullità per violazione del contraddittorio; tuttavia, in sede di rinvio il giudice di merito dovrà riesaminare sia la legittimità procedurale sia l'eventuale corretta determinazione della pena
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