Cassazione Penale, Ordinanza n. 13422/2025 del 07/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, a seguito di rinuncia ai motivi di appello concernenti la responsabilità, ha riconosciuto il vincolo della continuazione con altro reato già coperto da giudicato e ha rideterminato la pena. Con l'unico motivo ha censurato la decisione per il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p., lamentando quindi l'omessa immediata declaratoria di una causa di non punibilità. La Corte di cassazione ha rilevato però che il ricorso era del tutto generico, perché non indicava elementi concreti dai quali desumere che il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciare il proscioglimento, soprattutto dopo la rinuncia ai motivi sulla responsabilità.
Norme richiamate
L'obbligo di immediata declaratoria della causa di non punibilità può essere dedotto in cassazione solo con indicazione di elementi concreti che rendano evidente la sussistenza della causa liberatoria; altrimenti la doglianza è generica e inammissibile.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che denunci la violazione dell'art. 129 c.p.p. senza indicare in modo specifico gli elementi fattuali o processuali da cui dovrebbe derivare l'evidenza della causa di non punibilità.
- La rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità restringe l'oggetto devoluto e rende necessario, per sostenere il mancato proscioglimento, un onere argomentativo particolarmente puntuale sul punto liberatorio.
- La mera invocazione dell'obbligo di proscioglimento immediato non basta: il ricorrente deve spiegare perché, nel caso concreto, la causa di non punibilità fosse già ictu oculi rilevabile.
- L'inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche di cui all'art. 616 c.p.p., salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Come è indicizzato
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