Cassazione Penale, Sentenza n. 10612/2024 del 13/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per peculato in concorso relativamente all'utilizzo di fondi pubblici/Europei da parte della Fondazione "Calabresi nel Mondo"; il ricorrente contestava: 1) la qualificazione di incaricato di pubblico servizio per i partecipanti alla gestione della Fondazione (natura privatistica dell'ente e delle funzioni); 2) il travisamento della prova e l'inesistenza di conflitto di interessi/omissione nella trasmissione del regolamento alla Giunta regionale; 3) la misura e la legittimità della confisca disposta (quantificazione del profitto e rilevanza del concorso).
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto nella sostanza i principali motivi del ricorso: ha ritenuto corretta la qualificazione dell'operato come inerente a un "pubblico servizio" (testo funzionale/oggettivo) in considerazione della natura in house dell'ente, del finanziamento pubblico/UE, del controllo equivalente della Regione e del ruolo nella gestione dei progetti; ha confermato l'esistenza di un concorso di Bianco con il presidente Galati e la riconducibilità di condotte idonee al reato di peculato. Sull'aspetto della confisca la Corte ha affermato i principi di proporzionalità e di imputazione del profitto: se il profitto illecito è storicamente individuabile nella misura spettante a ciascun concorrente, la confisca deve essere commisurata alla quota effettivamente conseguita (e non può eccedere il profitto complessivo). Di conseguenza la responsabilità penale è confermata, mentre la misura della confisca va rapportata alla quota di profitto attribuibile a Bianco (la sentenza indica importi distinti: profitto complessivo euro 204.469,08; di cui a Bianco euro 62.723,42 e a Galati euro 141.745,66), con conseguente limitazione della confisca alla partecipazione effettiva ove questa sia riconoscibile.
Norme richiamate
Codice penale, art. 314 (peculato)
La condotta di distrazione/appropriazione di somme vincolate a finalità pubblicistiche è stata ricondotta alla fattispecie del peculato quando la disponibilità giuridica originaria sulle somme era riconducibile al presidente della Fondazione e ai soggetti che con lui concordavano la destinazione, e la devoluzione a favore di entrambi è risultata priva di valida copertura di interesse pubblico.
Codice penale, artt. 357 e 358 (pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio)
La Corte ha applicato il criterio funzionale/oggettivo: non rileva il mero inquadramento formale privatistico dell'ente, ma il tipo di attività svolta (gestione di progetti pubblicistici e fondi UE, controllo equivalente della Regione), che può qualificare il soggetto come incaricato di pubblico servizio.
Codice penale, art. 322-ter (confisca del profitto)
La confisca del profitto va ricercata prioritariamente dove il profitto è concretamente rinvenibile; ove il profitto storico sia individuabile in capo ai singoli concorrenti la confisca deve essere commisurata alla quota effettiva di ciascuno, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Statuto della Fondazione (art. 12, art. 13 e art. 9 R.O.I.)
Lo Statuto prevedeva limiti alla remunerazione delle cariche (esclusione salvo rimborso spese) e procedure di controllo/approvazione; la Corte ha ritenuto che le previsioni regolamentari adottate senza il necessario controllo non legittimassero l'attribuzione di compensi, specie in presenza di conflitto di interessi per incarichi "a scavalco".
Vademecum per l'ammissibilità della spesa FSE 2007/2013 (art. 2 punto 6)
Richiamato dalla difesa per giustificare alcuni compensi come riconducibili a incarichi operativi sui progetti; la Corte ha ritenuto che, anche considerando le regole di rendicontazione, la legittimità della spesa non esonera dall'accertamento dell'assenza di valida copertura normativa per remunerazioni attribuite con la struttura adottata.
Massime di principio
- La qualificazione di "pubblico ufficiale" o "incaricato di pubblico servizio" si valuta con il criterio funzionale/oggettivo: conta il tipo di attività e l'effettiva disponibilità di risorse pubbliche, non soltanto la forma giuridica privata dell'ente.
- Enti "in house" o partecipati pubblicamente che gestiscono fondi pubblici/UE e sono sottoposti a controllo equivalente possono far assumere agli addetti la qualità di incaricati di pubblico servizio.
- La presenza di un conflitto di interessi "a scavalco" (dirigente pubblico che svolge funzioni nella struttura beneficiaria) rende più stringente l'onere di motivazione e verifica delle procedure di controllo e approvazione per remunerazioni e incarichi.
- Il peculato si configura quando somme vincolate a finalità pubbliche vengono indebitamente destinate a soddisfare interessi privati e manca una valida norma di copertura o controllo che legittimi la destinazione.
- In ipotesi di illecito plurisoggettivo la confisca può colpire l'intero profitto solo se non è possibile individuare la quota di ciascun concorrente; se la quota è identificabile la confisca deve essere proporzionale alla partecipazione effettiva.
- Le perizie o pareri giuridici di parte non vincolano il giudice: la valutazione spetta al giudice sulla base di una ricostruzione complessiva del quadro normativo e probatorio.
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