Ordinanza n. 107/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 20/2024 del 16.1.2024 del Tribunale di Ravenna.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione della sentenza civile e della precedente sentenza di ottemperanza, limitatamente al pagamento delle spese legali liquidate dal TAR
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un incidente di esecuzione e un reclamo nell'ambito del giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza del Tribunale di Ravenna n. 20/2024, lamentando che l'Amministrazione avesse pagato il bonus "carta docente" e le sole spese legali liquidate dal giudice ordinario, senza corrispondere anche le spese di giudizio liquidate dal TAR con la sentenza n. 827/2025. L'Amministrazione aveva comunicato genericamente l'intervenuta adozione di un dispositivo di pagamento, senza chiarire quali spese legali fossero state pagate né allegare la relativa documentazione.
La decisione
Il Presidente del TAR ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi prima di decidere sul reclamo e sull'incidente di esecuzione. Ha ordinato all'Amministrazione, entro 60 giorni, di trasmettere la documentazione comprovante il pagamento delle somme liquidate dal TAR con la sentenza n. 827/2025; in alternativa, entro i successivi 30 giorni, dovrà essere depositata una relazione dettagliata sulle ragioni del mancato pagamento, con indicazione del funzionario responsabile del ritardo, oppure la documentazione attestante l'avvenuto pagamento e la relativa data. Gli adempimenti sono stati posti a carico del dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o di un funzionario delegato, con facoltà di subdelega. Il giudice ha quindi disposto incombenti istruttori e rinviato ogni decisione sul reclamo e sull'incidente di esecuzione.
Norme richiamate
Richiamato quale base normativa dell'ordinanza insieme all'art. 65, comma 3, c.p.a.; il testo non esplicita una specifica interpretazione.
Richiamato quale base normativa per l'acquisizione degli elementi istruttori necessari alla decisione; il testo non esplicita ulteriormente la portata interpretativa.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione afferma genericamente di avere eseguito un obbligo pecuniario senza specificare le somme corrisposte né produrre la relativa prova documentale, il giudice può disporre incombenti istruttori per acquisire la documentazione del pagamento o una relazione dettagliata sulle ragioni dell'inadempimento.
- Gli adempimenti istruttori finalizzati all'esecuzione di una decisione possono essere posti a carico del dirigente dell'ufficio amministrativo competente o di un funzionario delegato, anche con facoltà di subdelega, purché sia individuato l'ufficio tenuto a fornire la documentazione richiesta entro il termine assegnato.
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