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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41898/2025 del 31/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia in carcere applicata il 29/05/2025 per due tentativi di omicidio aggravato e reati relativi alle armi (fatti del 13/05/2025). Il ricorso, articolato in due motivi, deduceva: (1) errata qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che si trattasse di lesioni e non di tentato omicidio; (2) errata applicazione della circostanza aggravante 'metodo mafioso'.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p., perché è sopraggiunta valida rinuncia all'impugnazione, trasmessa via p.e.c. il 27/10/2025 e sottoscritta personalmente dal ricorrente e dai suoi difensori. Conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende; ordine alla Cancelleria di eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.; la pronuncia non ha determinato la liberazione dell'indagato.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La Corte ha applicato la norma nel senso che una valida e documentata rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile. La rinuncia deve essere inequivoca e può essere espressa personalmente dall'interessato o per mezzo di procuratore speciale; se tale condizione è verificata, l'impugnazione non può essere esaminata nel merito.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte dispone gli adempimenti di cancelleria previsti da questa norma in relazione alla conservazione o alla prosecuzione della misura cautelare, segnalando che la pronuncia di inammissibilità per rinuncia non comporta automaticamente la liberazione dell'indagato e richiede l'esecuzione degli atti formalmente previsti.

  • art. 611 cod. proc. pen. (e relative modifiche introdotte dal D.L. 29/06/2024, n. 89 conv. L. 8/8/2024, n. 120)

    Norma richiamata nelle procedure difensive: la difesa aveva chiesto la trattazione in camera di consiglio partecipata ai sensi del nuovo assetto procedurale, ma la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta rinuncia, rendendo irrilevante la richiesta di trattazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata per delimitare il riassunto dei motivi di ricorso nel provvedimento: la Corte ha riassunto i motivi nei limiti consentiti da questa disposizione, senza procedere all'esame di merito, data l'inammissibilità per rinuncia.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 2, n. 5378 del 05/12/2014, dep. 2015, Rv. 262276)

    La Corte richiama il precedente nella parte in cui afferma che la rinuncia all'impugnazione, non essendo espressione del diritto di difesa, richiede manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale; nel caso concreto la rinuncia è stata sottoscritta anche dall'interessato, rendendola valida.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile se è valida, documentata e inequivocabile; deve risultare la sottoscrizione personale dell'interessato o di un procuratore speciale.
  • La sottoscrizione della rinuncia da parte dei difensori è insufficiente se non è accompagnata dalla manifestazione di volontà dell'interessato; la presenza della firma del ricorrente stessa rafforza la validità della rinuncia.
  • La dichiarazione di inammissibilità per rinuncia comporta conseguenze economiche (spese processuali e somma alla Cassa delle ammende) e non determina automaticamente la cessazione della misura cautelare: sono necessari gli adempimenti di cancelleria previsti dalle norme sulle misure cautelari.
  • Richieste procedure speciali (es. trattazione in camera di consiglio partecipata) diventano irrilevanti se sopravviene una rinuncia valida: è fondamentale valutare tempestivamente la volontà di proseguire l'impugnazione prima di attivare ulteriori iniziative processuali.
  • In situazioni in cui l'impugnazione riguarda qualificazione giuridica del fatto o aggravanti particolarmente gravi (es. metodo mafioso), occorre evitare rinunce premature: la rinuncia preclude l'esame del merito e la possibilità di ottenere una diversa qualificazione o la revoca di aggravanti.

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