Ordinanza n. 613/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'accertamento del diritto e/o dell’interesse della Società ricorrente a veder il suo impianto, a far data dal 1 gennaio 2026, incluso nei benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13.10.2003 e, dunque, ad essere incluso nel sistema previsto dalla Direttiva per l’assegnazione di quote a titolo gratuito; e per il conseguente annullamento - del provvedimento di cui alla nota del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE, datato 28 novembre 2025 (prot. 225702), recante l’esclusione dell’impianto della società, a far data dal 1 gennaio 2026, dai benefici derivanti dall’applicazione della Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 (nel prosieguo denominata “Direttiva”); nonché di ogni altro atto e/o provvedimento ulteriore, antecedente, successivo, connesso e lesivo degli interessi della ricorrente ivi incluso, ove occorra, l’ignoto e mai comunicato e/o reso noto provvedimento della Commissione Europea citato per relationem dal Comitato nella nota del 28 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell'impianto dalla NIMs list e, dal 1° gennaio 2026, dal sistema di assegnazione gratuita delle quote di emissione per il periodo 2026-2030
Esito
La controversia
La società ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto o dell'interesse a mantenere l'impianto nel sistema previsto dalla Direttiva 2003/87/CE per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione e il conseguente annullamento della nota del Comitato nazionale del 28 novembre 2025, nonché degli atti connessi, con i quali era stata confermata l'esclusione dell'impianto dalla NIMs list a partire dal 1° gennaio 2026. L'esclusione era stata motivata dal rilievo della Commissione europea secondo cui le emissioni da biomassa risultavano mediamente superiori al 95% delle emissioni totali, sicché l'impianto non sarebbe più rientrato nell'Allegato I della Direttiva EU ETS. La società aveva già impugnato gli atti davanti al TAR Lazio; tale giudice aveva declinato la competenza in favore del TAR Emilia-Romagna, ritenendo che l'esclusione incidesse sull'operatività dell'impianto localizzato nella regione. In sede di riassunzione, la ricorrente ha riproposto anche la domanda cautelare e ha espresso perplessità sulla competenza territoriale del TAR Emilia-Romagna, sostenendo la rilevanza nazionale della controversia.
La decisione
Il TAR Emilia-Romagna ha ritenuto fondate le perplessità sulla propria competenza. Pur in assenza di una formale proposizione del regolamento di competenza da parte della ricorrente, il Collegio ha chiesto d'ufficio il regolamento ai sensi dell'art. 15, comma 5, c.p.a., ritenendo che le controversie relative all'inclusione o all'esclusione dalla NIMs list e all'aggiornamento della tabella nazionale di allocazione delle quote gratuite abbiano rilevanza nazionale. Il sistema EU ETS opera infatti attraverso un tetto complessivo alle emissioni, quote assegnate gratuitamente o acquistate e quote non assegnate gratuitamente destinate alla vendita all'asta; la cancellazione di un singolo operatore incide quindi sul sistema complessivo di gestione e ripartizione delle quote, non soltanto sull'operatività dell'impianto locale. In pendenza del regolamento di competenza, il TAR ha comunque esaminato l'istanza cautelare, ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7, c.p.a., respingendola. L'interesse azionato è stato qualificato come esclusivamente patrimoniale e, quindi, suscettibile di ristoro, con conseguente insussistenza del requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
chiede d’ufficio il regolamento di competenza
Consente al giudice adito di sollevare d'ufficio il conflitto di competenza quando ritenga che la controversia appartenga a un diverso TAR.
l’istanza cautelare riproposta dalla parte ricorrente in sede di riassunzione del giudizio ... debba comunque essere scrutinata in questa sede processuale
Consente al giudice davanti al quale il processo è riassunto di esaminare l'istanza cautelare durante la pendenza del regolamento di competenza.
Direttiva 2003/87/CE
assegnazione di quote a titolo gratuito
Disciplina il sistema europeo di scambio delle quote di emissione e l'assegnazione gratuita delle quote agli impianti eleggibili.
art. 11, paragrafo 1, Direttiva 2003/87/CE
assegnazione a titolo gratuito delle quote
È richiamato quale base della disciplina dell'assegnazione gratuita delle quote nell'ambito del sistema EU ETS.
Direttiva 2018/410/UE
È richiamata quale modifica della Direttiva 2003/87/CE in relazione all'art. 11 e alla tabella nazionale di allocazione.
Massime di principio
- Le controversie sull'inclusione o sull'esclusione di un impianto dalla NIMs list e sull'aggiornamento della tabella nazionale di allocazione delle quote gratuite hanno rilevanza nazionale, poiché incidono sul sistema complessivo di gestione, ripartizione e vendita all'asta delle quote EU ETS; la competenza appartiene pertanto al TAR Lazio secondo i criteri applicabili alle controversie di rilievo nazionale.
- La cancellazione di un singolo impianto dalla lista degli operatori eleggibili per l'assegnazione gratuita delle quote non produce effetti esclusivamente locali, ma incide anche sulla quantità complessiva di quote distribuibili gratuitamente e su quelle destinabili alla vendita all'asta.
- In pendenza del regolamento di competenza sollevato d'ufficio, il TAR davanti al quale il giudizio è stato riassunto deve comunque esaminare l'istanza cautelare riproposta, secondo il combinato disposto dell'art. 15, commi 6 e 7, c.p.a.
- Il requisito della gravità e irreparabilità del pregiudizio cautelare difetta quando l'interesse dedotto abbia natura esclusivamente patrimoniale e il pregiudizio sia suscettibile di ristoro economico.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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