Ordinanza n. 463/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 27/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Campania, Sez. VI, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR Campania che aveva rigettato la domanda cautelare proposta nel giudizio di primo grado. Dal testo non risultano specificati né l’atto amministrativo sostanziale impugnato né i motivi articolati nell’appello. Il Consiglio di Stato ha rilevato la contrapposta lettura dei fatti di causa e la sensibilità degli interessi pubblici coinvolti.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello esclusivamente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una specifica misura cautelare sostanziale né pronunciarsi definitivamente sulla legittimità dell’atto amministrativo controverso. Ha disposto la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la pronta fissazione dell’udienza di merito. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina l’appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato.
sollecita fissazione della discussione di merito
Consente, in luogo della definizione immediata della domanda cautelare, di tutelare le esigenze della parte mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito dinanzi al giudice di primo grado.
Massime di principio
- Nell’appello cautelare, quando la contrapposta ricostruzione dei fatti e la particolare sensibilità degli interessi pubblici rendono preferibile una rapida definizione della controversia, il Consiglio di Stato può accogliere l’appello ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del TAR, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- L’accoglimento dell’appello cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, la concessione della misura cautelare sostanziale né una decisione definitiva sulla legittimità dell’atto impugnato, ma assicura una tutela acceleratoria mediante la pronta trattazione del merito.
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