Cassazione Penale, Sentenza n. 32051/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della convalida, ai sensi dell'art. 6 L. n. 401/1989, per violazione del termine minimo di 48 ore tra la notifica del provvedimento del Questore (obbligo di presentazione, cd. DASPO) e la convalida del GIP. Il ricorrente lamenta che la convalida è intervenuta prima del decorso delle 48 ore (notifica 12/03/2025 ore 15:00; convalida 14/03/2025 ore 11:43) e che ciò ha comprimendo il diritto di difesa, non consentendo al difensore di ottenere copia degli atti e predisporre memorie
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il consolidato indirizzo secondo cui la convalida non può intervenire prima delle 48 ore stabilite per consentire l'esame degli atti e la presentazione di memorie, ma ha precisato che l'inosservanza determina una nullità di regime intermedio deducibile secondo l'art. 182 c.p.p. solo se è allegato e dimostrato un concreto pregiudizio. Nel caso di specie il ricorrente si è limitato a contestare il mancato rispetto del termine senza indicare alcun pregiudizio specifico e quindi la convalida è stata ritenuta legittima. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
legge 1 giugno 1989, n. 401 (art. 6)
Stabilisce il termine di 48 ore tra notifica del provvedimento del Questore e la convalida per consentire l'esame degli atti e la presentazione di memorie; la sua inosservanza comporta nullità di ordine generale, salvo valutazione del pregiudizio subito
Regola le condizioni per la deduzione delle nullità di regime intermedio; la nullità derivante dall'inosservanza del termine di cui all'art. 6 L. n. 401/1989 è deducibile nei termini e con le modalità previste dall'art. 182
Corte di Cassazione, Sez. 3 (orientamenti recenti)
Sez. 3, n. 28489 del 08/02/2024 (Ragnoli); Sez. 3, n. 19640 del 01/02/2024 (Gentile)
La giurisprudenza afferma che la convalida non può intervenire prima delle 48 ore; tuttavia l'inosservanza implica una nullità di regime intermedio che non inficia automaticamente la legittimità dell'ordinanza se l'interessato non allega un concreto e specifico pregiudizio derivante dalla violazione
Massime di principio
- Il termine di 48 ore tra notifica e convalida va rispettato: serve a garantire il diritto di difesa consentendo l'esame degli atti e la predisposizione di memorie
- La violazione formale del termine non determina automaticamente l'annullamento: è una nullità di regime intermedio la cui rilevazione richiede l'allegazione e, se necessaria, la dimostrazione di un concreto pregiudizio causale per l'interessato
- In contenziosi simili il difensore dovrebbe tempestivamente richiedere copia degli atti e, ove possibile, depositare memorie o, quantomeno, indicare specificamente quale pregiudizio è subito dalla compressione del termine
- Se la convalida è successivamente notificata e il ricorrente non dimostra un danno effettivo derivante dall'anticipata convalida, il provvedimento difficilmente sarà annullato in Cassazione
- Per contestare efficacemente la violazione del termine è consigliabile dettagliare in concreto le conseguenze sulla difesa (es. impossibilità di acquisire documenti necessari, impedimento a formulare deduzioni rilevanti) e, se possibile, produrre elementi che dimostrino il collegamento causale fra la violazione e il pregiudizio subito
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