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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25571/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di riconoscimento ed esecuzione, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/1805, di una misura di congelamento emessa dalla Procura rumena (somma pari a euro 141.569,18 – lei 651.119,13). Lamentate: incompletezza e carenze del certificato europeo di congelamento (omessa indicazione di informazioni rilevanti e assenza di risposta del giudice sull'incompletezza), violazione dei diritti fondamentali e del diritto a un ricorso effettivo nello Stato emittente, e violazione del principio del ne bis in idem per un precedente sequestro disposto in Romania sugli stessi fatti e beni.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato respinto. La Corte ha ritenuto applicabile, in mancanza di norme attuative nazionali specifiche, il d.lgs. n. 35/2016 unitamente al Regolamento (UE) 2018/1805. Ha confermato che: a) il riesame ex art. 324 cod. proc. pen. è il rimedio esperibile e il ricorso per cassazione è limitato a questioni di diritto; b) l'incompletezza del certificato costituisce di norma un motivo "facoltativo" di non esecuzione e deve essere preliminarmente sanata mediante richiesta di integrazione dall'autorità di emissione (non può costituire di per sé motivo obbligatorio di rifiuto); c) il controllo sui diritti fondamentali è consentito solo se sussistono "elementi specifici e oggettivi" che giustifichino il rifiuto; d) il principio del ne bis in idem rileva solo se la sua violazione emerge chiaramente dal certificato o da allegazioni difensive, onere quest'ultimo a carico della parte che eccepisce la preclusione. Nel caso concreto il Tribunale aveva correttamente ritenuto che dal certificato e dagli atti allegati non emergevano i minimi elementi per accertare una violazione del ne bis in idem né una palese lesione di diritti fondamentali, e dunque ha rigettato la richiesta di riesame; la Cassazione ha confermato il rigetto e condannato il ricorrente (alla rifusione delle spese).

Norme richiamate

  • Regolamento (UE) 2018/1805

    "L'autorità di esecuzione può decidere"; "i riferimenti alla decisione quadro 2003/577/GAI, per quanto riguarda il congelamento dei beni.. si intendono fatti al presente regolamento"; riferimento agli artt. 8, 33, 39

    Il Regolamento disciplina il riconoscimento/esecuzione dei provvedimenti di congelamento tra Stati UE; prevede motivi di non esecuzione in termini spesso "facoltativi" (es. incompletezza del certificato, ne bis in idem, violazione diritti fondamentali) e limita il controllo dello Stato di esecuzione sul merito del provvedimento. È in parte self‑executing ma richiede norme nazionali per aspetti non compiutamente disciplinati.

  • decreto legislativo n. 35/2016

    Applicabile in via residua/di raccordo al Regolamento; qualifica l'incompletezza del certificato come motivo facoltativo di non esecuzione e impone all'autorità di esecuzione di richiedere la produzione del certificato completo o di equipollente documento prima di rifiutare l'esecuzione; regola inoltre il rimedio del riesame ex art. 324 c.p.p.

  • codice di procedura penale

    art. 324; art. 325; art. 649; richiamato art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Art. 324 e 325 c.p.p.: disciplina il riesame quale rimedio avverso il provvedimento di riconoscimento/esecuzione e le limitazioni del giudizio; art. 649 c.p.p. e giurisprudenza connettono l'onere di allegazione alla parte che eccepisce il ne bis in idem, posto che il giudice può rilevarlo d'ufficio ma la parte deve fornire elementi utili per la verifica.

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)

    disposizione sulla trattazione scritta del procedimento

    Consentita la trattazione scritta del ricorso in Cassazione in mancanza di istanza di discussione orale; le parti hanno depositato conclusioni scritte.

  • Convenzioni e diritti invocati dalla difesa (Carta dei diritti, CEDU, Convenzione di Schengen)

    art. 54 Conv. Schengen; artt. 49-50 Carta di Nizza; art. 4 Protocollo n. 7 CEDU

    Richiami invocati dalla difesa per sostenere violazioni di ne bis in idem e diritti fondamentali; la Corte di legittimità ha rilevato che tali profili possono giustificare il rifiuto solo se emergono in modo specifico e oggettivo dal certificato o da allegazioni adeguate.

Massime di principio

  • Per i provvedimenti di congelamento europei (Reg. UE 2018/1805) lo Stato di esecuzione effettua controlli limitati: non può riesaminare il merito dell'accusa ma può verificare la regolarità formale del certificato e la sussistenza di elementi oggettivi che facciano temere una palese violazione di diritti fondamentali.
  • L'incompletezza del certificato è generalmente un motivo "facoltativo" di non esecuzione: prima di rifiutare l'esecuzione l'autorità deve chiedere l'integrazione o la correzione allo Stato emittente, salvo situazioni eccezionali che giustifichino un rifiuto immediato.
  • Il principio del ne bis in idem rileva come motivo di non riconoscimento solo se la violazione emerge chiaramente dal certificato o da specifiche allegazioni difensive; la parte che ne invoca l'applicazione ha l'onere di allegare elementi utili alla verifica.
  • I rimedi nell'ordinamento italiano contro il decreto di riconoscimento/esecuzione sono il riesame (art. 324 c.p.p.) e, in Cassazione, solo motivi di diritto; quindi le controversie di merito vanno di norma discusse nello Stato emittente.
  • In assenza di disposizioni nazionali espressamente attuative del Regolamento, trovano applicazione le norme di raccordo (quali il d.lgs. n. 35/2016) e la giurisprudenza interpretativa: è utile invocare e documentare tempestivamente qualsiasi elemento probatorio che si voglia far valere (es. precedente sequestro o provvedimenti esecutivi) già in sede di riesame.

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