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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11511/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova che lo aveva condannato per il reato di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. I primi due motivi, riproposti anche con memoria, contestavano la ricostruzione del giudice di merito in punto di elemento soggettivo e di capacità intimidatoria delle frasi pronunciate, sostenendo in sostanza l'insussistenza o comunque l'inidoneità della condotta minacciosa. Il terzo motivo censurava la mancata esclusione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi due motivi meramente ripetitivi di censure già esaminate e adeguatamente respinte in appello, e il terzo motivo aspecifico perché non si confrontava con la motivazione sulla personalità negativa dell'imputato e sui precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato è rimasta ferma; la Corte ha valorizzato la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza della violenza e minaccia dirette a costringere il pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, nonché sulla recidiva.

Norme richiamate

  • art. 336 c.p.

    La norma è richiamata come base della condanna confermata in fatto: la condotta consiste in violenza o minaccia posta in essere per costringere un pubblico ufficiale a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

  • art. 616 c.p.p.

    È la norma implicitamente applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese con motivazione logica, coerente e puntuale dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con essa.
  • Ai fini della configurabilità della violenza o minaccia a un pubblico ufficiale, è sufficiente che la motivazione di merito descriva in modo concreto la capacità intimidatoria delle frasi o dei comportamenti tenuti, anche quando la minaccia sia implicita o veicolata da riferimenti indiretti idonei a intimidire.
  • La censura sulla recidiva è aspecifica se non si misura con la motivazione del giudice di merito che valorizzi la negativa personalità dell'imputato e i precedenti penali, elementi idonei a sorreggere la decisione sul punto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze economiche previste dal codice di rito, con condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiRecidiva

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