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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16915/2025 del 06/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del 19/11/2024 che ha respinto il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 26/06/2024, con cui era stata negata la concessione della liberazione anticipata per i due semestri dal 7/02/2023 al 7/02/2024. Il rigetto si fonda su due illeciti disciplinari commessi in data 28/02/2024 (intimidazione e sopraffazione, sanzionata con 15 giorni di esclusione dalle attività comuni) e 30/03/2024 (positività a drug test al rientro da presunto lavoro esterno, sanzionata con 10 giorni di esclusione), che i giudici hanno ritenuto tanto gravi da riflettersi anche sui semestri oggetto della richiesta, come indizio di mancata adesione al percorso rieducativo. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 54 Ord. pen.) e manifesta illogicità e apparente della motivazione, sostenendo che le due infrazioni sono posteriori al periodo valutato, che in quel periodo la sua condotta era positiva, che ha sempre lavorato internamente (non all'esterno) e che non è stata valutata la reale partecipazione al programma rieducativo.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto infondato e pertanto rigettato. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ai fini della valutazione per la liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen., possono essere considerati fatti sintomatici che indicano l'assenza di partecipazione al percorso di rieducazione anche in deroga al principio della valutazione semestrale frazionata; violazioni particolarmente gravi possono dunque influire anche sui semestri antecedenti o successivi. La Corte ha giudicato logica e adeguata la motivazione del Tribunale di sorveglianza, ha ritenuto non probata la dedotta circostanza che l'uso di stupefacenti sia avvenuto esclusivamente in istituto e ha aggiunto che, anche se fosse avvenuto in carcere, ciò non attenuerebbe la rilevanza negativa della condotta. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 54 Ord. pen.

    La norma sulla liberazione anticipata è interpretata nel senso che, pur essendo prevista la valutazione del comportamento per semestri, è possibile considerare fatti ulteriori sintomatici dell'assenza di adesione al percorso rieducativo; violazioni gravi possono incidere anche su semestri diversi da quelli strettamente valutati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.

  • Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022 Onorato

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui violazioni disciplinari gravi possono riflettersi anche su semestri diversi da quelli oggetto di valutazione.

  • Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 Tabet

    Ulteriore precedente che conferma che il principio della valutazione frazionata non esclude la considerazione di trasgressioni che manifestino il rifiuto della risocializzazione.

  • Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016 Bastone

    Precedente giurisprudenziale coerente con l'orientamento citato sulla possibile ricaduta di illeciti gravi sui giudizi relativi ad altri semestri.

  • Sez. 1, n. 17427 del 07/11/2014 De Costanzo

    Ancora un precedente che ribadisce la possibilità di valutare fuori dal singolo semestre condotte indicative della non adesione al percorso rieducativo.

Massime di principio

  • Per la concessione della liberazione anticipata ex art. 54 Ord. pen. i giudici possono considerare anche fatti commessi fuori dal semestre valutato se tali fatti sono sintomatici di mancata adesione al percorso rieducativo.
  • Il principio della valutazione frazionata semestrale non è assoluto: una trasgressione particolarmente grave può influire sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o successivi purché dimostri un rifiuto della risocializzazione.
  • Chi contesta la valutazione deve allegare e provare elementi concreti contrari alle ricostruzioni del giudice (es. documentazione che attesti che il consumo di stupefacenti è avvenuto in istituto, registri di lavoro interno/esterno, attestazioni di partecipazione al programma trattamentale).
  • La mera deduzione alternativa o la semplice contestazione verbale non sono sufficienti a scalfire una valutazione motivata; è richiesta prova documentale o elementi precisi che contraddicano i fatti ritenuti rilevanti.
  • Anche il consumo di stupefacenti all'interno del carcere costituisce condotta rilevante e può essere valutata negativamente ai fini della liberazione anticipata se indicativa di mancata partecipazione al percorso rieducativo.
  • È importante per il detenuto mantenere e acquisire documentazione positiva (certificazioni di lavoro, attestati di partecipazione a trattamenti, assenza di richiami disciplinari) e contestare tempestivamente i provvedimenti disciplinari con le appropriate impugnazioni amministrative o giudiziarie.
  • In sede di reclamo o ricorso è utile fornire elementi che descrivano concretamente il percorso rieducativo svolto nel periodo valutato, per contrastare efficacemente la valorizzazione negativa di eventi successivi.

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