Cassazione Civile, Ordinanza n. 22492/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia trae origine dalla domanda proposta dal de cuius, poi proseguita dalla vedova ed erede, per ottenere il risarcimento del danno da tardiva e parziale attuazione, da parte dello Stato italiano, delle direttive comunitarie in materia di specializzazione medica, che avrebbero imposto la corresponsione di un'adeguata remunerazione agli specializzandi. In primo e secondo grado la domanda è stata respinta: il Tribunale ha ritenuto che l'interessato si fosse iscritto alla scuola prima dell'anno accademico 1982-1983, quando l'obbligo non era ancora vigente; la Corte d'appello ha invece affermato, da un lato, che non vi era prova dell'iscrizione nell'anno accademico 1982-1983 e, dall'altro, che era tardiva e quindi inammissibile la domanda risarcitoria limitata agli anni successivi al 1982, proposta in appello con riferimento a un diverso criterio di quantificazione del danno. Con il ricorso per cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 345 c.p.c., sostenendo che la richiesta di liquidare il danno in base a tre anni di frequenza anziché quattro non integrasse domanda nuova, trattandosi solo di un diverso criterio di calcolo matematico e non di modifica dei fatti costitutivi della pretesa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Istruzione, poiché la sentenza impugnata aveva già dichiarato inammissibile l'appello nei suoi confronti senza che sul punto vi fosse specifica censura. Nei confronti delle altre amministrazioni ha accolto il ricorso: ha ritenuto manifestamente fondato il motivo ex art. 345 c.p.c., affermando che non costituisce domanda nuova la riduzione del quantum richiesto a titolo di risarcimento, se fondata su un diverso criterio di mero calcolo matematico e non su un mutamento dei fatti costitutivi. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La modifica della sola quantificazione del danno, quando si fonda su un diverso criterio di calcolo e non amplia i fatti costitutivi della pretesa, non integra domanda nuova in appello.
Direttiva 75/362/CEE
Richiamata come una delle direttive che imponevano agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi.
Direttiva 75/363/CEE
Richiamata come una delle direttive che imponevano agli Stati membri di prevedere una remunerazione adeguata per gli specializzandi.
Direttiva 82/76/CEE
Richiamata come direttiva modificativa che completava il quadro degli obblighi di attuazione in tema di specializzazione medica.
L. 8 agosto 1991, n. 257
Indicata come fonte di tardiva e parziale attuazione delle direttive europee in materia di specializzazione medica.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 345 c.p.c., la domanda nuova è quella che amplia l'oggetto del decidere quanto ai fatti costitutivi e non quella che si limita a rimodulare il petitum mediante un diverso criterio di quantificazione.
- La riduzione dell'importo richiesto a titolo risarcitorio, se deriva soltanto da un diverso calcolo matematico o da una diversa articolazione quantitativa della stessa pretesa, non costituisce mutamento della domanda.
- In presenza di un capo di appello non specificamente censurato, il ricorso per cassazione è inammissibile nei limiti in cui pretende di rimettere in discussione quel capo senza critica pertinente.
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