Cassazione Civile, Ordinanza n. 25899/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl processo di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con adesione del controricorrente. In ragione dell'adesione, la Corte non ha pronunciato sulle spese di lite.
Esito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia traeva origine da un giudizio avente ad oggetto la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare e la restituzione della somma versata dal promissario acquirente a titolo di caparra. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al promissario acquirente. Le parti ricorrenti, eredi della parte originaria soccombente, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Successivamente, con atto depositato in prossimità dell'udienza camerale, le ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; la rinuncia è stata sottoscritta per adesione anche dal controricorrente. La Corte ha quindi verificato la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c. e ha preso atto della rinuncia con adesione.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al deposito delle memorie in camera di consiglio nel giudizio di cassazione.
La Corte richiama la norma quale presupposto formale della rinuncia al ricorso per cassazione.
La Corte richiama la norma quale base per dichiarare l'estinzione del processo di cassazione in presenza di valida rinuncia con adesione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se validamente effettuata e sottoscritta dalla parte munita di procura speciale, produce l'estinzione del processo quando ricorrano i requisiti di legge.
- L'adesione del controricorrente alla rinuncia comporta che la Corte dichiari l'estinzione del giudizio senza provvedere sulle spese di lite.
- Quando il ricorso per cassazione è rinunciato in modo rituale e la rinuncia è accettata dalla controparte costituita, la Corte non esamina i motivi di impugnazione nel merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25867/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25868/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25869/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25870/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25871/2022 del 02/09/2022
- ordinanza_civile · 2 set 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 25872/2022 del 02/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →