Cassazione Penale, Ordinanza n. 15017/2025 del 15/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in considerazione delle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in particolare, l'accertamento del dolo: la difesa sosteneva che la reazione dell'imputato non fosse finalizzata a opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali e che la sottoposizione ai rilievi fotosegnaletici fosse ingiustificata. La Corte di cassazione ha ritenuto infondata tale critica, osservando che la motivazione di appello aveva correttamente ricostruito la correlazione tra la reazione violenta e la finalità di opporsi all'operato dei pubblici ufficiali.
Norme richiamate
la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura sull'elemento soggettivo è inammissibile o infondata quando si risolve in una rilettura alternativa del compendio motivazionale di merito, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica.
- La finalità di opporsi al legittimo operato dei pubblici ufficiali può essere desunta dalla correlazione tra la condotta violenta dell'agente e il contesto concreto dell'azione, quando la sentenza di merito offra una ricostruzione coerente dei fatti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, da determinarsi in via equitativa.
Come è indicizzato
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