Cassazione Civile, Ordinanza n. 14187/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Nel giudizio di appello in materia di lavoro, il ricorrente aveva depositato il ricorso in appello e dedotto di aver notificato tempestivamente il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza alla controparte a mezzo PEC. L’udienza era stata poi anticipata su sua richiesta. Nonostante ciò, la Corte d’appello ha dichiarato improcedibile l’appello perché l’appellante non era comparso alla prima udienza e non aveva depositato la prova della notifica. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha denunciato nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 181, 309, 348 e 436-bis c.p.c., sostenendo che, nel rito lavoro, la mancata comparizione dell’appellante già costituito imponeva un rinvio ex art. 348, comma 2, c.p.c.; inoltre la brevità dell’udienza gli avrebbe impedito di produrre la prova della notifica, e l’improcedibilità non poteva essere dichiarata senza assegnargli un termine per rinnovare la notificazione qualora fosse stato ravvisato un vizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro, se l’appellante già costituito non compare alla prima udienza, il giudice deve rinviare la causa a nuova udienza con comunicazione all’appellante; solo la mancata comparizione anche alla nuova udienza consente di dichiarare l’improcedibilità. Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva invece dichiarato improcedibile l’appello alla prima udienza, senza disporre il rinvio previsto dalla norma e così impedendo alla parte di documentare l’avvenuta e tempestiva notifica del ricorso e del decreto. Accertato inoltre, tramite esame diretto degli atti, che la notifica era stata effettivamente eseguita, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
viene invocato come vizio di nullità della sentenza per error in procedendo.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla gestione dell’udienza e del rinvio.
richiamato dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulla gestione dell’udienza e del rinvio.
se l’appellante già costituito non compare alla prima udienza, il giudice deve rinviare la causa a una prossima udienza; l’improcedibilità può conseguire solo se la mancata comparizione si ripete alla nuova udienza.
richiamato dalla parte ricorrente nel quadro della censura processuale.
il principio dell’art. 348, comma 2, c.p.c. è ritenuto applicabile anche alle controversie individuali di lavoro.
nel rito del lavoro la mancata comparizione all’udienza di discussione impone, secondo l’orientamento richiamato, la fissazione di una nuova udienza prima della declaratoria di improcedibilità.
richiamato dalla difesa del ricorrente per sostenere che, se vi fosse stato un vizio di notifica, il giudice avrebbe dovuto assegnare un termine per la rinnovazione.
richiamato nel ragionamento sulla rinnovazione della notifica, ma escluso come meccanismo applicabile nel caso di mancata notificazione nel rito lavoro secondo l’orientamento consolidato.
art. 24 Cost.
evocato a tutela dell’effettività del diritto di difesa.
art. 111 Cost.
richiamato per il principio del giusto processo e della ragionevole durata, letto in funzione della decisione di merito e della disciplina dell’improcedibilità.
art. 6 CEDU
richiamato a sostegno dell’effettività della difesa e del giusto processo.
art. 6 TUE
richiamato a sostegno dell’effettività della difesa e del giusto processo.
Massime di principio
- Nel rito del lavoro, l’appellante che si sia già costituito con il deposito del ricorso e non compaia alla prima udienza non può essere immediatamente sanzionato con l’improcedibilità: il giudice deve rinviare la causa a nuova udienza, con comunicazione alla parte assente.
- L’improcedibilità dell’appello nel rito del lavoro consegue solo al reiterato difetto di comparizione anche alla successiva udienza fissata dopo il rinvio.
- Quando l’appellante deduce e documenta di aver eseguito la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione, la mancata comparizione alla prima udienza non legittima la declaratoria di improcedibilità senza il previo rinvio previsto dalla disciplina applicabile.
- Nel giudizio di legittimità, a fronte della deduzione di un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali per verificare la sussistenza del vizio denunciato.
- L’interpretazione delle norme processuali deve essere letta in modo da non introdurre sanzioni processuali non espressamente previste e da preservare l’effettività del diritto di difesa e la tendenziale decisione di merito.
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