Ordinanza n. 141/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma - Sezione Lavoro n. 6234/2023, pubblicata il 15 giugno 2023, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 10928/2023, passata in giudicato. dichiarare la non corretta e parziale esecuzione della sentenza e, conseguentemente, ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di darvi corretta e completa ottemperanza nei termini di seguito elencati: -provvedere, nei confronti del ricorrente come sopra identificato, alla restituzione delle somme trattenute sul rimborso IIS a titolo di contributi previdenziali e assistenziali a carico dello stesso pari ad euro 2230,74 lordi oltre interessi legali dalla data del dovuto al saldo; provvedere al pagamento degli interessi legali sulla somma capitale corrisposta a titolo di rimborso IIS e degli ulteriori interessi moratori maturati successivamente al decorso del termine di legge pari a 120 giorni previsto dalla legge per l’adempimento della sentenza ; -provvedere alla restituzione dell’importo di euro 259,00 corrisposto dal ricorrente per l’iscrizione a ruolo della causa nanti il Tribunale civile di Roma- IV sezione lavoro- RG 10928/23; -assegnare un termine perentorio per l’esecuzione esatta della sentenza 6234/23 emessa dal Tribunale di Roma- IV sezione lavoro ; -nominare, sin d’ora per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva; - fissare, sin d’ora, una somma dovuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett. e), del D.lgs. n. 104 del 2010; -condannare il Ministero dell’Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore al pagamento delle spese di lite, oltre spese generali nella misura del 15% da distrarsi a favore del sottoscritto legale oltre al rimborso del contributo unificato del presente giudizio pari ad euro 150,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale e inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto all'integrale stipendio tabellare senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale e condannato il Ministero al pagamento di euro 6.997,90 lordi
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, pur avendo liquidato l'indennità integrativa speciale arretrata riconosciuta dalla sentenza del Tribunale di Roma, ne avrebbe calcolato erroneamente l'importo applicando trattenute previdenziali e assistenziali non dovute, per complessivi euro 2.230,74 lordi. Ha inoltre dedotto il mancato pagamento degli interessi legali sulla somma capitale e degli ulteriori interessi moratori maturati dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'adempimento della sentenza, nonché la mancata restituzione di euro 259,00 versati per l'iscrizione a ruolo della causa civile presupposta. Ha chiesto l'assegnazione di un termine perentorio, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso definitivamente sulla correttezza dell'esecuzione né sulle singole pretese economiche. Rilevato che dal cedolino emergeva un possibile adempimento soltanto parziale, ha disposto un incombente istruttorio ai sensi dell'art. 65 c.p.a., ordinando al Ministero di depositare entro 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza una relazione dettagliata sull'attività svolta e sulle modalità di calcolo delle somme liquidate, con particolare riferimento alle trattenute previdenziali e assistenziali, agli interessi e alla restituzione delle spese di iscrizione a ruolo. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 18 marzo 2026. Non sono state definite, allo stato, le richieste di commissario ad acta, penalità di mora e regolazione delle spese.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; la relativa domanda non è stata ancora decisa.
È utilizzato dal TAR quale fondamento del potere istruttorio per acquisire dall'Amministrazione una relazione dettagliata sull'attività esecutiva e sui criteri di computo delle somme.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'Amministrazione abbia dato esecuzione solo apparentemente o parzialmente al comando giudiziale e siano controverse le modalità di calcolo delle somme corrisposte, il giudice può disporre un'apposita relazione istruttoria dell'Amministrazione, chiedendo l'illustrazione analitica dell'attività esecutiva e dei criteri di computo.
- L'accertamento della corretta esecuzione di una sentenza di condanna al pagamento di somme richiede il confronto tra il contenuto preciso del comando giudiziale e il concreto calcolo effettuato dall'Amministrazione, comprese le eventuali trattenute e gli accessori dovuti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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