Ordinanza n. 115/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria dell'illegittimità del silenzio inadempimento serbato da Roma Capitale sull'atto del 24 gennaio 2025 di diffida alla individuazione delle aree di atterraggio dei diritti edificatori spettanti alla GECO 2007 S.r.l., quale avente causa della Provincia Romana della Congregazione dei Chierici Regolari Somaschi, per effetto della compensazione urbanistica introdotta nel Piano Regolatore Generale del Comune di Roma (adottato con Deliberazione del C.C. n. 33 del 19/20.03.2003 e approvato con Deliberazione del C.C. n. 18 del 12.02.2008), art. 19 N.T.A., relativa all'area di superficie pari a mq. 10.820 sita in Comune di Roma, compresa tra la via Cassia, la via Flaminia e la via Due Ponti, distinta in Catasto al foglio 215, p.lla 42; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente a vedersi garantita la concreta possibilità di realizzazione delle volumetrie ad essa spettanti; e per la condanna di Roma Capitale alla individuazione e all'assegnazione delle aree di atterraggio edificabili destinate a consentire la concreta spendibilità dei diritti edificatori della ricorrente, fissando un termine massimo entro cui provvedere e nominare, sin d'ora, nel caso di inosservanza da parte dell'Amministrazione, un Commissario ad acta che provveda, in via sostitutiva, a spese dell'Amministrazione resistente; ovvero, in subordine, per la condanna della medesima Amministrazione resistente al risarcimento del danno o al pagamento di un indennizzo equivalente al valore dell'area ablata e dei diritti edificatori, tenuto conto che non sono mai stati indennizzati, stante l'inutilizzabilità degli stessi diritti edificatori.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio inadempimento di Roma Capitale sulla diffida a individuare e assegnare aree di atterraggio per diritti edificatori derivanti da compensazione urbanistica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha agito per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato da Roma Capitale sulla diffida del 24 gennaio 2025, relativa all'individuazione delle aree di atterraggio necessarie per rendere concretamente utilizzabili le volumetrie spettanti in forza della compensazione urbanistica prevista dall'art. 19 delle N.T.A. del Piano regolatore generale di Roma. Ha chiesto inoltre l'accertamento del diritto alla concreta realizzazione delle volumetrie, la condanna dell'amministrazione a individuare e assegnare le aree edificabili, nonché, in via subordinata, il risarcimento del danno o il pagamento di un indennizzo equivalente al valore dell'area e dei diritti edificatori, ritenuti mai indennizzati e inutilizzabili. Roma Capitale si è costituita resistendo al ricorso. Il Collegio ha rilevato che le domande principale e subordinata sono connesse, ma soggette a riti diversi: rito camerale per l'azione avverso il silenzio e rito ordinario per la domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito né la domanda avverso il silenzio né le domande di accertamento, condanna e risarcimento o indennizzo. Ha ritenuto applicabile l'art. 32, comma 1, c.p.a., secondo cui il cumulo di domande connesse soggette a riti diversi comporta, di regola, l'applicazione del rito ordinario, salvo le eccezioni previste. Poiché la domanda principale sul silenzio è soggetta al rito camerale, mentre la domanda risarcitoria subordinata è soggetta al rito ordinario, quest'ultimo esercita vis attractiva sull'intero giudizio. Il Collegio ha escluso l'applicabilità dell'art. 117, comma 6, c.p.a., perché tale disposizione consente la separata trattazione con rito camerale dell'azione avverso il silenzio e con rito ordinario della domanda risarcitoria solo nell'ipotesi di risarcimento del danno da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., diversa da quella dedotta. È stata quindi disposta la conversione del rito, con cancellazione della causa dal ruolo camerale e reiscrizione nel ruolo ordinario, in vista della futura fissazione dell'udienza di merito.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, c.p.a.
E' sempre possibile nello stesso giudizio il cumulo di domande connesse proposte in via principale o incidentale. Se le azioni sono soggette a riti diversi, si applica quello ordinario, salvo quanto previsto dal Titolo V del Libro IV.
Il cumulo di domande connesse assoggettate a riti diversi comporta l'applicazione del rito ordinario, che attrae l'intero giudizio, salvo specifiche eccezioni.
art. 117, comma 6, c.p.a.
definire con il rito camerale l'azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria
La possibilità di trattazione separata riguarda esclusivamente la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell'art. 30, comma 4, c.p.a., per il danno derivante dall'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; non si applica a una diversa domanda risarcitoria.
art. 30, comma 4, c.p.a.
risarcimento dell'eventuale danno che il ricorrente comprovi di aver subito in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento
La disposizione individua la specifica ipotesi di danno da ritardo cui si riferisce l'art. 117, comma 6, c.p.a.
art. 19 N.T.A. del Piano regolatore generale del Comune di Roma
È indicata come fonte della compensazione urbanistica dalla quale la ricorrente assume derivino i diritti edificatori controversi; il TAR non ne ha esaminato nel merito la portata.
Massime di principio
- Quando nello stesso giudizio sono cumulativamente proposte domande connesse soggette a riti diversi, il rito ordinario esercita, in via generale, vis attractiva sull'intero giudizio, ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.
- L'art. 117, comma 6, c.p.a. costituisce un'eccezione limitata all'azione risarcitoria prevista dall'art. 30, comma 4, c.p.a., relativa al danno da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento; tale disposizione non si applica a qualsiasi domanda risarcitoria cumulata con un'azione avverso il silenzio.
- In presenza del cumulo tra un'azione avverso il silenzio soggetta a rito camerale e una domanda risarcitoria soggetta a rito ordinario, quando non ricorre l'ipotesi speciale dell'art. 117, comma 6, c.p.a., il giudice deve convertire il rito, cancellare la causa dal ruolo camerale e reiscriverla nel ruolo ordinario in vista della trattazione di merito.
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