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Ordinanza

Ordinanza n. 137/2026 - Roma, Sezione 3B

Istanza del Commissario ad acta di proroga dei termini stabiliti con la sentenza del Tar Lazio, Sez. III Bis, n. 8073 del 24 aprile 2025, di accoglimento del ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 4332/2021, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 17036/2018 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pubblicata in data 6 maggio 2021 (come emendata con verbale d’udienza n. cronol. 27915/2022 del 21/03/2022 - RG n. 17036/2018-1), passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202408678

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha accolto l'istanza del Commissario ad acta, ritenendo ragionevole la proroga alla luce della natura e della mole degli adempimenti necessari per l'esecuzione. Ha quindi prorogato di ulteriori sessanta giorni il termine per il completamento dell'azione commissariale, decorrenti dalla comunicazione amministrativa dell'ordinanza ovvero, se anteriore, dalla notificazione su istanza di parte.

TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza del Commissario ad acta di proroga del termine assegnato per l'esecuzione del mandato commissariale previsto nella sentenza di ottemperanza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il Commissario ad acta, insediatosi il 27 ottobre 2025, ha chiesto la proroga del termine stabilito dalla precedente sentenza del TAR, che aveva accolto il ricorso per l'ottemperanza. La richiesta è stata motivata dall'infruttuoso sollecito rivolto all'istituto scolastico di titolarità della ricorrente per la predisposizione del decreto di ricostruzione della carriera e del contestuale decreto autorizzativo di spesa, da trasmettere alla Ragioneria Territoriale dello Stato per la liquidazione, nonché dalla natura e dalla mole degli adempimenti necessari.

Norme richiamate

  • art. 112 e ss. c.p.a.

    La disposizione costituisce il quadro processuale del giudizio di ottemperanza e dell'esecuzione del giudicato mediante Commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il termine assegnato al Commissario ad acta può essere prorogato quando la natura e la mole degli adempimenti necessari per dare esecuzione al giudicato rendano ragionevole il differimento e il Commissario abbia rappresentato le concrete attività ancora da svolgere.
  • La proroga del termine per l’esecuzione del mandato commissariale può essere fatta decorrere dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione su istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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